Il Decreto Milleproroghe con l’articolo 10, comma 1, modificato dalla Camera dei deputati, proroga ulteriormente al 31 dicembre 2022, il termine entro il quale è consentito agli ispettori autorizzati di effettuare gli accertamenti relativi alla revisione dei veicoli a motore prevista dal Codice della Strada.
In dettaglio, il comma 1 proroga al 31 dicembre 2022, a seguito di una modifica apportata dalla Camera dei deputati (il termine era infatti fissato, nel testo originario del decreto, al 31 marzo 2022, termine dello stato di emergenza), la disposizione dell’articolo 92, comma 4- septies, del DL n. 18 del 2020, che consente (a causa della pandemia) agli ispettori autorizzati, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, di effettuare la revisione periodica dei veicoli a motore, secondo le procedure definite nello stesso decreto.
Tale decreto ministeriale, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019, prevede le modalità di effettuazione dei controlli tecnici sui veicoli circolanti sulle strade pubbliche, stabilendo che i controlli tecnici periodici siano effettuati da ispettori del Ministero dallo stesso abilitati, nei centri di controllo privati, ovvero da ispettori autorizzati con rilascio della relativa certificazione.
Ricordiamo che l’articolo 80 del Codice della Strada disciplina la revisione dei veicoli a motore, che ha la finalità di “accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti”.
Le revisioni sono effettuate a cura:
In particolare le revisioni possono essere effettuate da:
Le tariffe per la revisione dei veicoli a motore sono fissate dal decreto ministeriale 2 agosto 2007, n. 161.
In particolare,
la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni;
la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova.
Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 ad euro 694.
La sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste.
Il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione, pena la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.998 ad euro 7.993.
Ricordiamo che per quanto riguarda i termini per effettuare le revisioni in relazione allo stato di emergenza, il DL 18/2020 ha inizialmente previsto l’autorizzazione alla circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre a revisione entro il 31 luglio 2020.
Successivamente, il comma 4 dell’art. 92 del D.L. 18/2020 (come modificato dal D.L.76/2020) ha autorizzato la circolazione fino al 28 febbraio 2021 dei veicoli da sottoporre a revisione entro il 31 dicembre 2020.
Il regolamento (UE) n. 2021/267 ha quindi stabilito (articolo 5) che i controlli tecnici periodici di revisione, che avrebbero dovuto essere effettuati nel periodo compreso tra il 1 settembre 2020 e il 30 giugno 2021, siano effettuati in una data successiva, ma comunque entro 10 mesi dalla scadenza iniziale, e che i certificati in questione rimangano validi fino a tale data successiva; inoltre, la validità dei certificati di revisione con data di scadenza compresa tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera prorogata per un periodo di 10 mesi.