In data 17 febbraio 2022 il Ministero del Turismo pubblica un elenco di FAQ (scarica qui il file) relative a modalità applicative per l'erogazione del credito di imposta e del contributo a fondo perduto per le imprese turistico/ricettive (art. 1, D.L. N. 152/2021).
In particolare, il documento contiene risposte a ben 30 domande relative a dubbi sulle modalità per richiedere le agevolazioni, i requisiti nonché l'elenco delle spese ammissibili.
Già con avviso di ieri 16 febbraio lo stesso Ministero del Turismo comunicava le date utili per l'inoltro delle domande per via telematica ai fini dell'ottenimento delle suddette agevoalzioni.
In particolare, ai sensi dell’art. 6, comma 1, dell’Avviso pubblico del 23 dicembre 2021, le date di avvio dell’operatività ed accessibilità della piattaforma informatica sono le seguenti:
A titolo esemplificativo si riportano un chiarimento contenuto nell'elenco delle FAQ.
Il comma 1 dell’articolo 2 dell’avviso prevede che il contributo a fondo perduto e il credito d’imposta “sono riconoscibili alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, alle strutture ricettive all'aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici”.
Si domandava se:
Per essere ammesso al riconoscimento degli incentivi è necessaria l’iscrizione nel registro delle imprese commerciali come operatore turistico.
L’attività di ristorazione anche se aperta non soltanto agli ospiti della struttura ricettiva deve essere complementare e integrata alla attività ricettiva che pertanto deve assumere carattere professionale, principale e prevalente.
Pertanto, laddove l’attività di ristorazione sia prevalente rispetto all’attività ricettiva, ovvero laddove l’attività di ristorazione sia svolta in modo non integrato alla struttura ricettiva, la stessa non può essere oggetto delle agevolazioni della misura in questione.
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