L'Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello n.84 del 16 febbraio 2022 si occupa di chiarire le modalità di richiesta di abilitazione al servizio telematico di trasmissione delle dichiarazioni fiscali da parte di soggetto non residente diverso da persona fisica, nel caso di specie un Trestee.
Un soggetto diverso dalla persona fisica, per ottenere l'abilitazione al servizio telematico Fisconline deve farne richiesta adottando una delle modalità di seguito specificate:
- presentazione diretta:
- l'interessato (il rappresentante legale in caso di Enti, Associazioni e Società) deve inviare la domanda con allegato il modulo per la comunicazione del gestore incaricato, reperibile cliccando qui e accedendo direttamente al sito delle Entrate
- trasmetterla a mezzo posta elettronica certificata dopo averla compilata e sottoscritta con firma digitale basata su certificati qualificati rilasciati da certificatori accreditati in altri Stati membri dell'Unione europea, così come previsto dal regolamento EIDAS (Regolamento Comunità Europea del 23/07/2014 n. 910). La domanda deve essere trasmessa all'indirizzo agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it inidcando nell'oggetto la dicitura "Divisione Servizi - Servizi on line - Richiesta di abilitazione al servizio Fisconline"
- presentazione tramite Procuratore:
- l'interessato (il rappresentante legale in caso di Enti, Associazioni e Società) deve conferire una procura speciale ad un soggetto terzo, specificando il tipo di operazione che intende affidare al Procuratore. È necessario che la procura sia conferita seguendo le modalità previste dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero occorre che la delega sia sottoscritta con firma autenticata. L'attestazione di autenticità della firma del delegante deve essere prodotta dal procuratore stesso mediante apposizione della propria firma digitale (a tal fine, il procuratore deve essere in possesso dei requisiti previsti dal predetto articolo 63). L'intera documentazione (domanda e procura) deve essere inviata dal Procuratore dalla propria casella di posta elettronica certificata nelle medesime modalità summenzionate.
L'agenzia specifica che , nel caso in cui l'istante abbia trovato difficoltà ad acquisire le credenziali per presentare tempestivamente la dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi - non potendo il trustee utilizzare la propria identità digitale (SPID, CIE o CNS) - l'ufficio competente, applicherà il comma 3, dell'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cd Statuto del contribuente) e valuterà la disapplicazione delle sanzioni laddove detta dichiarazione risulti comunque presentata con un ritardo non superiore a novanta giorni e non vi sia alcun debito d'imposta.
Tale comma prevede appunto che «Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta» -
Ti consigliamo anche Trasmissione dichiarazioni fiscali: i presupposti per essere abilitati
Ti potrebbero interessare: