Il fondo di integrazione salariale diventa accessibile fino al 31 marzo 2022 anche senza informativa sindacale "preventiva" per tutte le aziende. Anche per la documentazione delle difficolta finanziarie ai fini del pagamento diretto INPS è sufficiente una relazione generale che evidenzi come la pandemia abbia un impatto sull'attività aziendale.
Le novità sono annunciate da una circolare del Ministero del lavoro - n. 3 del 16.2.2022 - Direzione ammortizzatori sociali - dopo le perplessità suscitate dall'ultimo messaggio INPS n. 606-2022 che integrava la circolare 18-2022, sull'utilizzo degli ammortizzatori sociali cambiati radicalmente con la legge di bilancio 2022 senza prevedere un periodo transitorio.
I problemi evidenziati dai consulenti del lavoro e dalle aziende stesse riguardavano in particolare le aziende che da quest'anno per la prima volta hanno accesso al FIS e come da procedura ordinaria sono tenute a attivare la consultazione sindacale preventiva per richiedere i trattamenti di integrazione che si verificano a partire dal 1 gennaio in una situazione in cui le difficoltà economiche legate alla pandemia sono ancora molto diffuse menrte gli strumenti straordinari e semplificati sono cessati il 31.12
Il problema è che le date di entrata in vigore della nuova norma e di possibile inizio degli eventi di sospensione coincidono : la norma cioè è entrata in vigore senza lasciare il tempo di realizzare le procedure preventive, sconosciute in particolare per le aziende che non avevano mai utilizzato questo strumento in precedenza.
Il messaggio 606 -2022 INPS riconoscendo la difficoltà affermava che "non è necessario dare prova delle comunicazioni di cui al menzionato articolo 14, nei casi in cui le Organizzazioni sindacali, come individuate dalla norma, attestino che la procedura prevista dal medesimo articolo 14 sia stata correttamente espletata". In sostanza chiedevano alle aziende di inviare un documento siglato dalle organizzazioni sindacali sull'accordo, anche in eventuale assenza di effettiva consultazione, soluzione ritenuta abbastanza improponibile da tutte le parti in causa.
Ora la circolare ministeriale cerca di ovviare al corto circuito normativo, ammettendo una procedura semplificata che bypassa l'obbligo di informativa preventiva, pur ribadendo il principio ordinario di obbligo di informazione e consultazione sindacale prevista dall’articolo 14 del decreto legislativo 148/2015, per tutte le aziende, indipendentemente dalla dimensione dell’organico per tutelare i lavoratori.
La circolare ricorda infatti che "oggetto dell’esame congiunto è l’esame della situazione complessiva ed è finalizzato alla tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla situazione di crisi, nei termini fissati dal Legislatore".
Si ammette dunque una deroga procedurale per le domande fino al 31 marzo: le istanze potranno essere presentate all'INPS senza la dichiarazione che la comunicazione sindacale preventiva è stata espletata, prevedendo un tempo intermedio di consultazione contestuale all'istruttoria INPS.
In altre parole in caso di sospensione dell'orario di lavoro già iniziata l'azienda deve presentare la domanda e allo stesso tempo deve avviare la consultazione con le organizzazioni sindacali , con le consuete tempistiche che prevedono 25 giorni di valutazione per le aziende sopra i 15 dipendenti e 10 giorni per le aziende piu piccole
Se l''autorizzazione dell'inps giunge prima del decorso del periodo obbligatorio di attesa, l'istituto puo chiedere l'integrazione della documentazione e il datore di lavoro può informare sulla procedura in atto e richiedere una dilazione dei tempi senza perdere il diritto agli ammortizzatori.
La circolare lasciava ancora un dubbio sul fatto che la semplificazione sia generalizzata o interessi solo le aziende che per la prima volta accedono al Fondo con gli strumenti ordinari, per le motivazioni citate sopra.
ATTENZIONE Con il messaggio interno n. 802 2022 del 17 febbraio l'istituto specifica che le semplificazioni riguardano tutte le aziende afferenti al FIS, non solo quelle di nuova iscrizione.
Infine la circolare si occupa anche delle richieste di pagamento diretto e specifica che sempre per il periodo 1 gennaio- 31 marzo 2022 le eventuali difficoltà finanziarie del datore di lavoro potranno essere documentate semplicemente con una relazione che spieghi il collegamento tra la crisi finanziaria anche temporanea dell'azienda e l'emergenza COVID 19.
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