Sul sito della Commissione Nazionale delle Casse Edili sono state pubblicate nuove faq in data 22 giugno 2022 riguardanti l' obbligo di certificare la congruità della manodopera in edilizia prevista dal DM n. 143/2021 e in vigore dallo scorso 1 novembre 2021,
Spese professionali e DURC di congruità edilizia
Per quanto riguarda le spese sostenute per progettazione, direzione lavori, asseverazione, collaudi cioèquelle relative a servizi di professionisti collegati al cantiere edile la Commissione delle Casse edili risponde che queste non sono rilevanti ai fini della certificazione di congruità
"Ai fini della congruità – spiega la Faq - rileva solo il costo dei lavori edili», cioè quelli dell’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8
Ricordiamo nei prossimi paragrafi brevemente di cosa si tratta.
Il nuovo adempimento sulla verifica di congruità della manodopera in edilizia è obbligatorio dal 1 novembre 2021 e riguarda il settore edile, nel quale rientrano tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse.
In particolare la verifica della congruità si applica :
Leggi per maggiori dettagli Congruità in edilizia: decreto e tabella ministeriale e FAQ aggiornate.
La Commissione nazionale ha implementato sul sito www.congruitanazionale.it, il portale CNCE Edilconnect, utilizzabile dagli operatori per l’attuazione della verifica della congruità del valore della manodopera nei cantieri rispetto all'importo complessivo dell'opera.Consente di inserire i dati sul personale attivo nei cantieri e richiedere la certificazione di congruità alla cassa edile di riferimento.
INPS ha reso disponibile inoltre dal 18 gennaio 2022 a fini della verifica da parte dei committenti e tutti gli operatori la piattaforma MOCOA ( Monitoraggio congruità occupazionale appalti) che consente verificare la regolarità degli adempimenti in materia previdenziale per tutti i soggetti coinvolti negli appalti .Leggi anche Congruità occupazionale appalti online l'applicativo INPS.
Un importante chiarimento alla faq n. 2 del 15.11.2021 precisava che se in un cantiere edile risulta un'impresa inquadrata con il Ccnl metalmeccanica o altro Ccnl al momento dell’inserimento del cantiere, l’impresa affidataria (anche se non edile) dovrà indicare il valore complessivo dell’opera e il valore dei lavori edili sui quali sarà calcolata l’incidenza della manodopera.
Le attività non edili non rilevano, pertanto, ai fini del raggiungimento della percentuale di congruità della manodopera edile.
I lavori edili sono individuati dall’art. 2 del DM 143/2021 e comunque sono tutti quelli riferiti a imprese inquadrate o inquadrabili, ai fini previdenziali, nel settore edile.
Nelle ultime faq di febbraio 2022 si precisava ancora che :
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