Nella risoluzione n. 9 del 16 febbraio 2022 l'Agenzia fornisce numerosi chiarimenti sul regime fiscale applicabile alla “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” (c.d. RITA), oltre che il consueto riepilogo della disciplina .
L’istituto della RITA è uno strumento di sostegno del reddito in caso di disoccupazione che consente agli iscritti a una forma di previdenza complementare, di ottenere una prestazione anticipata, in forma periodica dal momento d della richiesta fino al conseguimento della pensione di vecchiaia.
Vediamo di seguito un riepilogo dello strumento e del regime fiscale e le risposte agli specifici quesiti posti dall'Associazione Istante.
La “Rendita integrativa temporanea anticipata” (c.d. RITA), introdotta prima in via sperimentale, e attualmente a regime, per effetto dell’articolo 1, commi 168 e 169, della legge 27 dicembre 2017,n. 205 (legge di bilancio 2018), ed è regolata dall’articolo 11, commi da 4 a 4- quinquies), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Come precisato dalla COVIP nella circolare n. 888 del 2018, è possibile richiedere l’erogazione della RITA alle forme pensionistiche complementari che operano in regime di contribuzione definita da parte dei lavoratori in possesso dei seguenti requisiti, alla data della richiesta
oppure, in alternativa:
Il regime fiscale della Rendita integrativa temporanea RITA
Le disposizioni sul trattamento fiscale della rendita-ponte prevedono una tassazione sostitutiva facoltativa.
La tassazione sostitutiva prevede che:
L'anzianità contributiva integrativa è affidata ai regolamenti di ciascun Fondo .
Il percettore della rendita anticipata ha facolta' di non avvalersi di questa tassazione sostitutiva indicandolo espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata e' assoggettata a tassazione ordinaria.
Quesito sub 1 L'agenzia ricorda che per quanto riguarda il conguaglio dell’imposta assolta in via provvisoria sulle anticipazioni, la citata circolare n. 70/E del 2007 ha precisato che soltanto in sede di tassazione della prestazione definitiva si procede a liquidare l’imposta scomputando quella applicata, a titolo provvisorio, al momento dell’erogazione delle anticipazioni ma, attenzione l’articolo 20 del Tuir, attualmente abrogato, continua ad applicarsi alle prestazioni maturate ante 2007 (ad eccezione del comma 1, secondo periodo). Pertanto, le prestazioni pensionistiche erogate (...) a titolo di anticipazione, sono soggette ad imposta con l’aliquota determinata ai sensi del comma 1, primo periodo, per il loro intero importo».
Dato che la RITA non costituisce una prestazione di carattere definitivo anche in caso di erogazione di una anticipazione anteriormente alla erogazione d, il conguaglio dell’imposta assolta a titolo provvisorio sull’anticipazione sarà effettuato al momento della liquidazione definitiva . Rimane fermo, in ogni caso, quanto precisato nella citata circolare n. 70/E del 2007, paragrafo 5.3, sulla prioritaria imputazione ai montanti più retrodatati e poi a quelli più recenti, con la conseguenza che sono imputati a titolo di RITA i montanti che non sono stati considerati ai fini dell’imputazione dell’anticipazione.
Quesito sub-2: si ritiene che la misura dell’aliquota applicabile in base a quanto previsto dal comma 4-ter dell’articolo 11 del d.lgs. n. 252 del 2005 non
possa cristallizzarsi al momento della accettazione della richiesta della RITA, ma continui a degradare, in ragione dell’aumentare dell’anzianità di iscrizione al
fondo, anche in corso di erogazione della RITA medesima.
quesito sub-3: per le prestazioni erogatea titolo di RITA a un “vecchio iscritto” riferite a montanti maturati fino al 31 dicembre 2000, si applichi, sulla quota parte di prestazione relativa ai rendimenti finanziari l'Agenzia ritiene applicabile la ritenuta del 15 per cento in quanto , solo la base imponibile della RITA è determinata secondo le regole vigenti ratione temporis, mentre la tassazione è unitaria per l’intera prestazione richiesta.
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