News Pubblicata il 16/02/2022

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Linee guida e requisiti minimi per le attività oleoturistiche

Pubblicato il decreto che dettaglia linee guida e standard qualitativi minimi per le imprese del settore oleoturistico. Vediamo i dettagli



E' stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle politiche agricole di concerto con il Ministero del turismo, attuativo dell'art 1 comma 504  legge 205 2017. QUI IL TESTO

Si tratta del provvedimento che definisce le linee guida  sui  requisiti e gli standard minimi di qualita' richiesti per l'esercizio delle attività oleoturistiche   da  parte delle imprese agricole con  produzioni olivicole.

Va detto innanzitutto  che l'attivita' oleoturistica  e' considerata attivita'  agricola connessa e che sono considerate attivita' oleoturistiche nelle imprese produttrici le seguenti  

  1.   attivita' formative ed informative rivolte alle produzioni olivicole del territorio e alla conoscenza dell'olio, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) come ad esempio  le visite guidate agli oliveti  ai frantoi, 
  2.   iniziative di carattere formativo e informativo, culturale e ricreativa svolta nell'ambito dei frantoi e degli oliveti, compresa la raccolta dimostrativa delle olive;
  3.  le attivita' di degustazione e commercializzazione delle  produzioni olivicole aziendali,  ma senza somministrazione di preparazioni gastronomiche tipiche della ristorazione.

Il decreto specifica che  alle aziende agricole sopracitate  continueranno ad applicarsi anche le disposizioni regionali nelle relative materie.

Si ricorda che il settore è stato oggetto di specifiche agevolazioni con la legge di bilancio 2020 .Leggi per approfondire Oleoturismo le novità

 Linee guida requisiti  di qualita' per lo svolgimento dell'attivita' oleoturistica

Nel rispetto dei  requisiti generali di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente,   i requisiti minimi e standard di servizio per gli  operatori che intendono svolgere attivita' oleoturistiche comprendono, ad esempio:

 a) apertura settimanale o stagionale per un minimo di tre giorni,

 b) strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente  informatici;

 c) insegna  all'ingresso dell'azienda che riporti   gli orari di apertura, i servizi  offerti e le lingue parlate;

 d) sito o pagina web aziendale;

 e) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;

 f) materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti  stampato in almeno due lingue compreso l'italiano;

 g) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla  zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare

riferimento alle produzioni con denominazione di origine  sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio 

 h) ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza

 i) personale addetto competente e dotato di un'adeguata formazione sul territorio 

 l) l'attivita' di degustazione effettuata con contenitori e  strumenti idonei a non alterare le proprieta' organolettiche del  prodotto;

  Il decreto specifica inoltre e modalità con cui le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono  promuovere autonomamente, o in collaborazione con le organizzazioni  piu' rappresentative  la formazione teorico-pratica per le aziende e per gli addetti,  per  garantire il  rispetto dei requisiti e degli standard minimi  e il miglioramento della qualita' dei servizi 

Infine, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano  sono chiamate a definire le modalità di vigilanza, di controllo e sanzionatorie  sull'osservanza delle disposizioni.

Fonte: Gazzetta Ufficiale



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