Nel collegato fiscale alla Legge di stabilità 2018 (DL 148/2017) è stato introdotto l’articolo 5-septies con le disposizioni sulla nuova forma di collaborazione volontaria per l’emersione di redditi prodotti all’estero, affrontata dalle Entrate con la recente circolare 12/e del 13 giugno 2018. La nuova procedura è limitata ai contribuenti residenti fiscalmente in Italia e ai loro eredi, rientrati in Italia dopo aver svolto in via continuativa un’attività di lavoro dipendente o autonomo all’estero, in quanto in precedenza iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) o frontalieri, e consente di regolarizzare le attività depositate e le somme detenute all’estero in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, derivanti esclusivamente dalla predetta attività lavorativa. Più precisamente:
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possono essere oggetto della procedura le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all’estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione in violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale;
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per rientrare nell’ambito oggettivo della procedura le suddette attività e somme devono derivare da redditi di lavoro dipendente e autonomo;
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possono essere oggetto della procedura anche le somme e le attività derivanti dalla vendita di beni immobili posseduti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa;
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possono accedere alla procedura i soggetti fiscalmente residenti in Italia, ovvero i loro eredi, che in precedenza sono stati residenti all’estero e iscritti all’AIRE o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi (cd. frontalieri);
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la regolarizzazione avviene, anche ai fini delle imposte sui redditi prodotti dalle attività emerse, “con il versamento del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi”;
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alla procedura si accede con la presentazione di apposita “istanza di regolarizzazione” da trasmettere entro il 31 luglio 2018;
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il pagamento delle somme dovute per la regolarizzazione avviene con il versamento in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2018, senza avvalersi della compensazione o con il versamento ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo; in tal caso il pagamento della prima rata va effettuato entro il 30 settembre 2018;
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la regolarizzazione si perfeziona con il versamento integrale dell’importo dovuto alla data di pagamento in una unica soluzione o, in caso di rateizzazione, con il pagamento dell’ultima rata;
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limitatamente alle somme ed alle attività oggetto di regolarizzazione i termini di decadenza per la notifica dell’avviso di accertamento e dell’atto di contestazione delle sanzioni, pendenti al 1° gennaio 2018, sono fissati al 30 giugno 2020;
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la procedura non si applica alle attività ed alle somme che sono state già oggetto delle precedenti edizioni della collaborazione volontaria.
Come chiarito nel documento di prassi in merito all'ambito soggettivo di applicazione della procedura, questo è circoscritto alle seguenti categorie di contribuenti:
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persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che in precedenza risultavano residenti all’estero e iscritte all’ AIRE;
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persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che abbiano prestato la propria attività lavorativa, in via continuativa, all’estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi (soggetti ex frontalieri).
Per quanto riguarda i soggetti rientrati in Italia, ai fini della sussistenza del presupposto soggettivo dello status di residenza, occorre far riferimento all’art. 2 del TUIR e al criterio della “maggior parte del periodo di imposta”, ordinariamente corrispondente a 183 giorni.