Il lavoratore, anche in periodo di tirocinio, che, a causa della sua disabilità, sia stato dichiarato inidoneo ad esercitare le funzioni essenziali del posto di lavoro che occupa, deve essere destinato ad un altra posizione per la quale dispone competenze e disponibilità richieste. Questo purché una tale misura non imponga al datore di lavoro un onere sproporzionato. Lo prescrive la Corte di Giustizia UE nella sentenza c 485-20 del 10 febbraio 2022 su un caso presentato dal consiglio di stato belga con domanda del 29 settembre 2020.
La sentenza si rifà alla Direttiva 2000/78/CE sui concetti di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e di divieto di discriminazione fondata sulla disabilità .
Il caso riguardava il licenziamento di un lavoratore assunto come agente di manutenzione specializzato delle linee ferroviarie, dalla HR Rail, società di gestione del personale delle Ferrovie belghe. Nel corso di un tirocinio in seno ad altra società «gestore delle infrastrutture». gli veniva diagnosticata una patologia cardiaca che richiedeva l’impianto di un pacemaker. Poiché tale dispositivo medico era incompatibile con l’esposizione ripetuta ai campi elettromagnetici che subisce un agente di manutenzione delle linee ferroviarie, il ricorrente veniva riconosciuto disabile dal Servizio pubblico federale e il Centro regionale per la medicina dell’amministrazione lo dichiarava inidoneo ad esercitare le funzioni per le quali era stato assunto precisando che avrebbe potuto ricoprire un posto che rispondesse ai seguenti requisiti: «attività media, assenza di esposizione ai campi magnetici, non ad altezze elevate o a rischio di vibrazioni».
Il ricorrente veniva quindi riassegnato ad un posto di magazziniere presso la stessa impresa ma il lavoratore opponeva ricorso contro la decisione.
Pur avendo ricevuto una lettera in cui la HR Rail comunicava al ricorrente che avrebbe beneficiato di un’«assistenza personalizzata al fine di individuare un nuovo impiego, nel settembre 2018 il lavoratore veniva licenziato con effetto dal 30 settembre 2018,
La società faceva riferimento al fatto che per l'azienda a differenza dei manutentori nominati in via definitiva, i tirocinanti che sono riconosciuti disabili e non sono per questo più in grado di esercitare le loro funzioni non beneficiano di una riassegnazione all’interno dell’impresa.
La sentenza ricorda in particolare che i paragrafi 16, 17, 20 e 21 della direttiva 2000/78 prevedono che "La messa a punto di misure per tener conto dei bisogni dei disabili sul luogo di lavoro ha un ruolo importante nel combattere la discriminazione basata sull’handicap" , nche se precisa : "La direttiva non prescrive l’assunzione, la promozione o il mantenimento dell’occupazione né prevede la formazione di un individuo non competente, non capace o non disponibile ad effettuare le funzioni essenziali del lavoro in questione, fermo restando l’obbligo di prevedere una soluzione appropriata per i disabili."
Tra le misure appropriate si intende ad esempio la possibilità di sistemare il luogo di lavoro in funzione dell’handicap, ad esempio sistemando i locali o adattando
le attrezzature, i ritmi di lavoro, la ripartizione dei compiti o fornendo mezzi di formazione o di inquadramento.
Si chiarisce anche che per definire l' onere "sproporzionato" si deve tener conto in particolare dei costi finanziari o di altro tipo che esse comportano, delle dimensioni e delle risorse finanziarie dell’organizzazione o dell’impresa e della possibilità di ottenere fondi pubblici o altre sovvenzioni».
Giova sottolineare che quanto enunciato dalla direttiva è applicabile "a tutte le persone,sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico". Inoltre i giudici affermano che il fatto che il ricorrente nel procedimento principale non fosse, alla data del suo licenziamento, un agente definitivamente assunto, non impedisce che la sua situazione professionale rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78.
Peraltro, aggiunge " in ogni caso, la possibilità di assegnare una persona disabile ad un altro posto di lavoro esiste solo in presenza di almeno un posto vacante che il lavoratore interessato è in grado di occupare".
In risposta alla questione sollevata dai giudizi belgi , quindi la Corte di Giustizia conclude che " un lavoratore, compreso quello che assolve un tirocinio post-assunzione, il quale, a causa della sua disabilità, sia stato dichiarato inidoneo ad esercitare le funzioni essenziali del posto da lui occupato, deve essere destinato ad un altro posto per il quale dispone delle competenze, delle capacità e delle disponibilità richieste, a meno che una tale misura non imponga al datore di lavoro un onere sproporzionato.
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