Il congedo di maternità obbligatorio non puo essere ridotto dall'INPS per il mancato invio nei tempi richiesti del certificato medico digitale .
Lo afferma l'istituto stesso in un messaggio interno alle proprie sedi. adeguandosi alle indicazioni della Cassazione e della giurisprudenza di merito che hanno piu volte rimarcato che il congedo di maternità obbligatorio di 5 mesi è un diritto "indisponibile" ( vedi sotto i dettagli sulle sentenze).
Vediamo cosa prevede quindi l'istituto in caso di mancato invio del certificato.
Nel messaggio INPS 287 del 22 gennaio 2024 si conferma che l'invio del certificato telematico di gravidanza è obbligatorio ai fini del congedo e che spetta al medico delSSN, ; ciononostante
considerato che il congedo di maternità delle lavoratrici dipendenti costituisce un diritto indisponibile della lavoratrice, che deriva dal divieto assoluto di adibizione al lavoro,peraltro, penalmente sanzionato il diritto al congedo di maternità non è disponibile (cfr. Cass. n. 10180/2013 ultimo paragrafo) e non puo quindi essere precluso se il medico certificatore non abbia proceduto al rituale invio del certificato telematico.
In questi casi, per la corretta gestione delle domande di maternità l'istituto prevede che
1. Qualora sia presentata domanda di congedo di maternità senza invio telematico del certificato di gravidanza, tale certificato può essere richiesto successivamente ma PRIMA della nascita del minore. Dalla data del parto, infatti, la procedura telematica non consente più al medico l’inserimento del certificato
2. nei casi in cui la lavoratrice abbia inviato un certificato di gravidanza cartaceo, rilasciato da un medico del Servizio sanitario nazionale o convenzionato, è possibile utilizzare la data presunta del parto indicata nell’originale cartaceo del certificato in questione;
3. nei casi in cui si in cui non sia stato trasmesso alcun certificato di gravidanza, ma sia stata disposta l’interdizione anticipata della lavoratrice con provvedimento rilasciato dalla ASL, è possibile utilizzare la data presunta del parto riportata nel provvedimento stesso, in quanto proveniente da struttura pubblica del SSN;
4. In caso di totale assenza della documentazione menzionata, il periodo di congedo di maternità andra calcolato a ritroso dalla data effettiva del parto tramite verifica su piattaforma “ConsANPR”.
Una sentenza del Tribunale di Milano dell'11 dicembre 2021 ha riguardato una lavoratrice dipendente che intendeva fruire del congedo obbligatorio in forma flessibile ossia da un mese prima del parto al 4 mese dopo la nascita del bambino .La lavoratrice aveva regolarmente inviato la documentazione sulla gravidanza all'INPS e aveva poi inviato prima del settimo mese, per la richiesta di flessibilità la certificazione medica asseverata dal medico del lavoro che attestava che la continuazione della attività lavorativa durante l'ottavo mese non era pericolosa.
La sede territoriale inps chiedeva successivamente l'invio di un ulteriore certificato in forma digitale relativo alla data presunta del parto, come previsto dalle istruzioni fornite nella circolare INPS 82 2017 ma la dipendente non riusciva ad ottenerlo dal medico di base e consegnava la copia cartacea alla sede INPS.
La domanda veniva quindi rigettata proprio per la mancanza della certificazione digitale, con riconferma del rifiuto anche a seguito di richiesta di riesame, perche la certificazione cartacea non risultava rilasciata nella tempistica prevista
La lavoratrice si è quindi rivolta al tribunale di Milano che le ha dato ragione in quanto le motivazioni di rigetto dell'INPS riguardano l'ambito puramente formale. I giudici hanno evidenziato che nella sostanza il diritto della lavoratrice era indubbio in quanto le certificazioni mediche sulla possibilità di lavoro anche nell'ottavo mese erano state fornite prima della scadenza .
La sentenza di Milano richiama anche il principio espresso dalla Corte di cassazione (Cass. Civ. 10180/2013) secondo cui il diritto al congedo di maternità è indisponibile rispetto alla volontà delle parti.
Cio significa che la consegna di un certificato medico in ritardo non puo avere conseguenze sul diritto all'indennità piena dovuta per il congedo obbligatorio di maternità di 5 mesi.
Nel caso di specie una lavoratrice madre aveva continuato a lavorare anche durante l'ottavo mese di gravidanza presentando però il certificato per la maternità flessibile oltre il settimo mese e l'inps anche in quel caso aveva detratto una parte dell'indennità di maternità , quella relativa al quarto mese successivo al parto.
La Corte ha respinto il ricorso presentato dall'Istituto, sottolineando come il periodo di maternità contempla un'astensione dal lavoro di cinque mesi per la lavoratrice madre, da tutelare comunque in quanto si tratta di un diritto "indisponibile". La mancata presentazione preventiva della documentazione non puo comportare conseguenze sulla misura dell'indennità di maternità.
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