Entro il 28 febbraio 2022 gli enti senza scopo di lucro legalmente riconosciuti, che svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali, che intendono beneficiare del riparto del 5xmille destinato alla cultura, relativo all’anno finanziario 2022, devono presentare istanza di iscrizione nell’apposito elenco tenuto dal MiC esclusivamente per via telematica, mediante apposita procedura accessibile dal sito web del Ministero della cultura.
Il portale per effettuare l'iscrizione sarà operativo dal 1° febbraio al 28 febbraio 2022, al seguente indirizzo: https://servizionline.cultura.gov.it/.
La prima iscrizione, fermi restando i requisiti per l’accesso, esplica i suoi effetti anche per gli esercizi finanziari successivi.
Pertanto, successivamente alla prima iscrizione, gli enti non sono tenuti a riprodurre la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostituiva, e sono inseriti in un apposito elenco, integrato, aggiornato e pubblicato sul sito web del Ministero entro il 31 marzo di ciascun anno. Eventuali errori rilevati nell’elenco o variazioni intervenute possono essere fatti valere entro il 20 maggio, dal legale rappresentante dell’ente richiedente, ovvero da un suo delegato.
Ricordiamo che il dpcm del 28 luglio 2016, stabilisce i criteri di riparto della quota del cinque per mille dell’imposta sui redditi delle persone fisiche destinate al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali, in particolare, l’art. 2 prevede:
- che “ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di “beni culturali”, “beni paesaggistici” e “attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici” contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni” (comma 1);
- l'elenco dei soggetti da ammettere al riparto (comma 2):
- il Ministero della cultura;
- gli istituti del medesimo Ministero dotati di autonomia speciale;
- gli enti senza scopo di lucro, legalmente riconosciuti, che realizzino, conformemente alle proprie finalità principali definite per legge o per statuto, attività di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e che dimostrino di operare in tale campo da almeno 5 anni.
I passi da compiere per l'iscrizione al 5 per mille
Questi gli adempimenti previsti ai fini delle nuove iscrizioni:
- entro il 28 febbraio, gli enti senza scopo di lucro legalmente riconosciuti che intendono beneficiare del riparto devono presentare istanza di iscrizione nell’apposito elenco tenuto dal Ministero della cultura esclusivamente per via telematica, mediante apposita procedura accessibile dal sito web del Ministero al seguente indirizzo: https://servizionline.cultura.gov.it/
- Alla domanda presentata devono essere allegati i seguenti documenti:
- una dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente richiedente, relativa al possesso dei requisiti che qualificano il soggetto fra quelli da ammettere al riparto;
- una relazione sintetica descrittiva dell’attività di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici svolta nell’ultimo quinquennio;
- in caso di interventi di restauro devono altresì essere allegate le copie conformi ai relativi agli originali ai sensi del citato d.P.R. n. 445 del 2000, delle autorizzazioni alla realizzazione degli interventi rilasciate dalle competenti soprintendenze e dei conseguenti atti di collaudo.
- entro il 20 marzo, il Ministero redige l’elenco degli enti indicando per ciascuno di essi denominazione, sede e codice fiscale, e pubblicato sul sito web del Ministero;
- entro il 1° aprile il legale rappresentante dell'ente richiedente può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione;
- entro il 1° maggio, dopo aver proceduto alla rettifica degli eventuali errori di iscrizione il Ministero pubblica sul proprio sito web due distinti elenchi definitivi, relativi ai soggetti ammessi al riparto ed a quelli esclusi che trasmette altresì all'Agenzia delle Entrate.
Il Ministero procede ai controlli, anche a campione, circa la veridicità della dichiarazione sostitutiva e i soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti sono cancellati dall’elenco con provvedimento del Direttore Generale del Bilancio.