Con Risposta a interpello n 71 del 3 febbraio le Entrate forniscono chiarimenti su iper-ammortamento e ritardo di interconnessione
di un bene.
In particolare, sinteticamente le Entrate chiariscono che la "ritardata" interconnessione del bene al sistema aziendale non comporta il venir meno dell'agevolazione, ma determina lo slittamento in avanti del dies a quo per la fruizione del maggior beneficio, con conseguente slittamento anche del termine finale di fruizione.
Vediamo i dettagli del chiarimento.
La Società istante ha acquisito in proprietà un nuovo centro di lavoro verticale che per le sue caratteristiche, secondo quanto riferito può considerarsi compreso nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla Legge n.232 del 2016 in quanto in possesso di tutti i requisiti tecnici previsti dal piano Industria 4.0 sin dalla sua entrata in funzione. Tuttavia tale bene verrà interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione entro la fine del 2021.
L'istante riferisce, inoltre, che ha anche sottoscritto un contratto di leasing per l'acquisto di un nuovo centro di lavoro che per le sue caratteristiche può considerarsi compreso nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla Legge 232/2016.
Tale bene, in possesso di tutti requisiti per beneficiare dell'iper ammortamento, è entrato in funzione e verrà interconnesso entro la fine del 2021, nel terzo periodo d'imposta successivo all'entrata in funzione del bene.
In relazione ad entrambe le fattispecie, ossia acquisto in proprietà e acquisizione tramite contratto di leasing, l'istante chiede conferma del fatto che l'interconnessione, effettuata in un qualsiasi periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione dell'investimento, consenta il recupero dell'iper-ammortamento con le modalità descritte negli esempi numerici riportati nell'istanza
Le Entrate ricordano che nella circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, redatta congiuntamente dall'Agenzia delle entrate e dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), sono stati forniti diversi chiarimenti.
In merito al momento di effettuazione dell'investimento rilevante ai fini della spettanza della maggiorazione, la citata circolare chiarisce che l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.
La circolare ha specificato che la fruizione dell'iper-ammortamento dipende:
Nell'ipotesi in cui l'interconnessione sia effettuata in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, la fruizione dell'iper ammortamento potrà iniziare solo da tale successivo periodo.
In considerazione della sostanziale analogia del beneficio dell'iper e del super ammortamento e del credito di imposta previsto dalle ultime leggi di bilancio si ritiene che risultino estendibili alla fattispecie rappresentata anche i chiarimenti forniti con la circolare n. 9/E del 2021.
Con tale Circolare è stato chiarito che, sebbene le norme che disciplinano le agevolazioni in esame non contemplino espressamente alcun termine entro il quale il bene 4.0 deve essere interconnesso e i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per l'agevolazione devono essere acquisiti, sono applicabili le indicazioni fornite con i seguenti documenti di prassi:
Pertanto, la "ritardata" interconnessione del bene al sistema aziendale non comporta il venir meno dell'agevolazione, ma determina lo slittamento in avanti del dies a quo per la fruizione del maggior beneficio, con conseguente slittamento anche del termine finale di fruizione.
Tale principio trova conferma, con riferimento ai beni acquisiti in proprietà come specifica la circolare n. 4/E del 2017e vale anche nell'ipotesi di beni acquisiti mediante contratto di leasing in virtù della sostanziale equivalenza delle due forme di acquisizione.
Come specificato nella risposta all'istanza di interpello n. 394 dell'8 giugno 2021 in caso di ritardo nell'interconnessione l'agevolazione non viene meno, sempreché le caratteristiche tecniche richieste dalla disciplina 4.0 siano presenti nel bene già anteriormente al suo primo utilizzo (o messa in funzione) e sempreché il soddisfacimento di tutte le caratteristiche tecnologiche e di interconnessione permanga per l'intero periodo di tempo in cui il soggetto beneficiario fruisce dell'agevolazione in esame.
Si specifica però che la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall'impresa e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente.
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