Il provvedimento di sospensione dell'attività per occupazione irregolare nel settore agricolo puo essere revocato anche grazie alla regolarizzazione effettuata con contratto a tempo determinato breve, inferiore a tre mesi, diversamente da quanto prescritto dalla prassi precedente.
Lo specifica l'ispettorato nazionale del lavoro nella nota n. 151 pubblicata ieri 2 febbraio 2022, con il parere positivo del Ministero del Lavoro . Il documento si occupa anche il caso di regolarizzazione riguardante lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno.
Vediamo allora piu in dettaglio i chiarienti forniti dall'Ispettorato.
Nel settore agricolo e nei settori produttivi caratterizzati dalla stagionalità o dalla natura avventizia delle prestazioni di lavoro, è possibile la revoca del provvedimento attraverso la regolarizzazione del rapporto di lavoro con un contratto a tempo determinato di durata inferiore a tre mesi.
La nota specifica le seguenti condizioni :
L'ispettorato ricorda che la circolare del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 26/2015, in relazione alle condizioni necessarie per la revoca del provvedimento di sospensione, richiedeva oltre al pagamento della somma aggiuntiva, che la regolarizzazione avvenisse «di norma mediante le tipologie contrattuali indicate dalla disciplina in materia di maxisanzione, ovvero con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario non superiore al 50% o con contratti a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi».
Si specifica pero , ora ,che per il lavoro stagionale come quello agricolo considerata la peculiarità temporale delle esigenze di questo settore , è possibile una regolarizzazione con forme diverse .
La nota comunque che in tali casi pur essendo possibile la revoca provvedimento di sospensione, il datore di lavoro non potrà essere ammesso al pagamento della diffida, comunque impartita, in base all’articolo 13 del Dlgs 124/2004, che consentirebbe il pagamento delle sanzioni minime
In risposta al secondo quesito riguardante la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno, nella Nota si afferma che " pur nella impossibilità di una piena regolarizzazione e tenuto conto delle differenti modalità di pagamento dei contributi previdenziali per il settore agricolo, in linea con quanto già chiarito con ML circ. n. 26/2015, il datore di lavoro dovrà fornire prova del pagamento della somma aggiuntiva ai fini della revoca e
Questo aspetto era già stato chiarito nella circolare 26/2015 con le istruzioni operative sulle sanzioni del d.lgs 151 2015, che nelle FAQ allegate alla nota Inl 5546/2017.
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