Recentemente sono stati approvati dalla Agenzia delle Entrate i nuovi modelli dei dichiarativi 2022.
In particolare, con riferimento ai Modelli Redditi PF 2022, il QUADRO RQ reca novità sulla rivalutazione delle attività immateriali.
SCARICA QUI MODELLI E ISTRUZIONI
Come sinteticamente indicato anche nelle istruzioni al modello, nel quadro RQ è stata prevista una nuova sezione XXIV per i soggetti che intendono dedurre più velocemente il maggior valore imputato ad attività immateriali le cui quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva.
Ti consigliamo: il Pacchetto Valutazione d'azienda e Affrancamento con all'interno anche i fac simile per la redazione della perizia e il tool per la valutazione.
Nella sezione XXIV del QUADRO RQ vanno indicate le rivalutazioni delle attività immateriale
L’art. 110 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, nonché di affrancare il saldo attivo della rivalutazione.
Il maggior valore, attribuito ai beni in sede di rivalutazione nella dichiarazione Redditi 2021, è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, qualora sia stata versata un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili (comma 4 dell’art. 110 del decreto-legge n. 104 del 2020).
A decorrere dal predetto esercizio, la deduzione del maggior valore imputato alle attività immateriali le cui quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore ad 1/18 del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a 1/50 di detto importo (commi 8-ter e 8-quater dell’art. 110 del decreto-legge n. 104 del 2020, introdotti dall’art. 1, comma 622, legge 30 dicembre 2021, n. 234).
In deroga a tale disposizione, è possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a 1/18 di detto importo, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall’art. 176, comma 2-ter, del TUIR, al netto dell’imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4 dell’art. 110 del decreto-legge n. 104 del 2020.
Nel rigo RQ100 va indicato:
Ti consigliamo:
Potrebbe interessarti l'ebook