Nella sentenza della Corte d’Appello di Roma (IV Sezione Lavoro), n. 36/2022 è stata confermata la decisione del Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, a favore dell’Inpgi che chiedeva il riconoscimento della natura di collaborazione coordinata e continuativa per l'attività lavorativa svolta da un giornalista presso l’Ufficio Stampa di una Pubblica Amministrazione .
Il caso era nato a seguito dell'accertamento ispettivo Inpgi (che, si ricorda, in quanto gestione sostitutiva dell'AGO ha anche compiti di verifica del rispetto della normativa sul lavoro oltre che responsabilità in ambito previdenziale e dell'assicurazione contro gli infortuni) .
L'ispettore aveva ritenuto che il rapporto lavorativo, inquadrato come autonomo dal datore di lavoro, fosse invece da riqualificare come collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 409 c.p.c..
Nella sentenza si ribadiscono le differenze tra lavoro autonomo e collaborazione coordinata e continuativa, con specifico riferimento alle mansioni giornalistiche. Vediamo di seguito i dettagli
La co.co. co , si legge nella sentenza, si caratterizza per la continuità della prestazione, che viene espletata in coordinamento con il committente e in maniera prevalentemente personale dal collaboratore esi concretizza
In sostanza solitamente il collaboratore coordinato e continuativo si occupa di tutte le attività della tipologia individuata dal contratto e cura tali compiti, con continuità, coordinandosi col preponente. Dunque, non singoli incarichi assegnati di volta in volta ma una serie di incarichi di un certo tipo del preponente.”
La prestazione autonoma invece , secondo la Corte, si configura come :
Nel caso giunto all'attenzione della Corte di Appello di Roma infatti il giornalista aveva sottoscritto con l’Amministrazione un contratto di lavoro autonomo, ma aveva il compito di coordinare tutte le attività di comunicazione ed informazione dell’ente, di supervisionare le singole campagne di comunicazione, coordinare l’Ufficio Stampa e la testata giornalistica, di supportare le attività della presidenza e di relazione esterna.
Secondo la Corte il fatto di non predisporre le attività necessarie per un singolo evento, ma di adoperarsi, in coordinamento con i vertici dell’ente, per tutte le necessità di comunicazione, coordinamento e supervisione configura chiaramente un rapporto di lavoro parasubordinato caratterizzato dalla continuità, come apputno la collaborazione coordinata e continuativa.
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