Nuove istruzioni per le farmacie recentemente escluse dal Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali istituito dal decreto interministeriale 27 dicembre 2019, n. 104125.
Ricordiamo che Fondo garantisce gli interventi a sostegno del reddito ai dipendenti dei datori di lavoro del settore delle attività professionali, che occupano mediamente più di tre dipendenti, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante e con l’esclusione dei dirigenti.
Inps aveva pubblicato nella circolare n. 16 2022 la tabella aggiornata dei codici Ateco delle attività professionali che rientrano nell'ambito di azione del fondo con la novità dell'esclusione delle farmacie (Codice statistico contributivo 7.02.05 e Codice ATECO 2007 4773.10), inizialmente comprese, a seguito della mancata firma dell'accordo del Fondo bilaterale da parte dell'organizzazione del settore, ovvero Federfarma.
Come preannunciato l'istituto ha emanato un messaggio specifico (N. 772 2022) con le istruzioni destinate a questi soggetti:
La regolarizzazione deve avvenire entro il periodo di paga marzo 2022.
Con il messaggio 772 del 16.2 INPS aveva precisato che ai datori di lavoro interessati che sarebbe stato attribuito centralmente il codice di autorizzazione “0J” (datore di lavoro tenuto al versamento al FIS) in sostituzione del codice autorizzazione “0S”.
Ora ill messaggio n. 1147/2022 rettifica parzialmente le istruzioni per il versamento contributo ordinario dovuto al FIS
i datori di lavoro dovranno indicare nel flusso UniEmens, all’interno di “DenunciaAziendale” e “AltrePartiteADebito”, l’elemento “AltreADebito" con i seguenti dati:
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