Con Risposta a interpello n 53 di oggi 27 gennaio 2022 le Entrate forniscono un chiarimento sul Superbonus e i criteri di determinazione dello "Stato di avanzamento lavori (SAL)" per interventi di efficienza energetica e antisismici- Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.
L'Istante è proprietaria di due unità immobiliari (categoria A/2), case a schiera di corte e costruite in aderenza su un lato, entrambe funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall'esterno.
Intende realizzare un intervento complessivo che prevede la demolizione e ricostruzione dei due edifici e la realizzazione, tramite accorpamento, sullo stesso sedime di un unico edificio unifamiliare composto da una sola unità abitativa entro il volume massimo della volumetria complessiva preesistente.
Intendendo avvalersi della cessione del credito corrispondente al predetto Superbonus in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL), ai sensi del comma 1-bis, dell'articolo 121 del citato decreto legge n. 34 del 2020 , l'istante chiede quale sia la modalità di determinazione del 30% dello stato avanzamento lavori, che la norma stabilisce quale limite minimo necessario per poter effettuare tale cessione.
In particolare, chiede se il raggiungimento della predetta percentuale del 30% vada verificato separatamente per ciascuno dei due interventi ammessi al Superbonus (efficientamento energetico e intervento antisismico), fermo il rispetto di ogni altra condizione posta dalla normativa in esame.
Le entrate con la risposta in oggetto specificano che le due distinte tipologie di interventi, di "efficientamento energetico" e "riduzione del rischio sismico", richiedono, differenti competenze tecniche ai fini dell'asseverazione dell'efficacia degli stessi, nonché del rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese, ciò comporta che qualora, come nel caso di specie, sul medesimo immobile siano effettuati sia interventi di efficienza energetica sia interventi antisismici, ammessi al Superbonus, la verifica dello stato di avanzamento dei lavori, è effettuata separatamente per ciascuna categoria di intervento agevolabile.
L'agenzia prima della conclusione, ricorda nel dettaglio che il comma 1- bis del citato articolo 121 del decreto Rilancio stabilisce che: «L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento».
Per gli interventi ammessi al Superbonus, pertanto, l'esercizio della predetta opzione è subordinato, tra l'altro, alla condizione che ciascun SAL si riferisca ad almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo e che non siano emessi più di due stati di avanzamento dei lavori.
Ai sensi dei commi 13 e 13-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio, inoltre,
«a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo [interventi di efficienza energetica], i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).
b) per gli interventi di cui al comma 4 [interventi antisismici], l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati».
Le due distinte tipologie di interventi (di "efficientamento energetico" e "riduzione del rischio sismico") richiedono, pertanto, differenti competenze tecniche ai fini dell'asseverazione dell'efficacia degli stessi, nonché del rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese. Ciò comporta la verifica dello stato di avanzamento dei lavori, è effettuata separatamente per ciascuna categoria di intervento agevolabile.
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