L'inps fornisce con il messaggio n. 401 2022 le indicazioni in merito alle tempistiche da rispettare da parte dei datori di lavoro nella trasmissione all’Istituto in modalità telematica - dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2021 e in relazione ai quali l’INPS è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta.
Come previsto dall’articolo 23, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, il sostituto d’imposta è tenuto ad effettuare il conguaglio fiscale di fine anno e deve trasmettere telematicamente all’Amministrazione finanziaria i flussi delle Certificazioni Uniche, ai fini della dichiarazione precompilata .
Quindi per consentire all' Istituto di effettuare tempestivamente gli adempimenti i datori di lavoro interessati dovranno inviare telematicamente,entro e non oltre il 21 febbraio 2022, i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso del periodo di imposta 2021al personale cessato dal servizio durante l’anno 2021.
Viene sottolineato in particolare che i flussi che perverranno tardivamente rispetto alle tempistiche sopra descritte:
Per l’invio dei dati è necessario utilizzare l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”,disponibile sul sito istituzionale www.inps.it seguendo il seguente percorso: “Prestazioni e servizi” >“Servizi” > “Servizi per le aziende e consulenti”
Il messaggio segnale infine che con il collegamento ipertestuale (“Comunicazione Benefit Aziendali”), presente nel menù a sinistra è possibile per l'utente scegliere fra le seguenti opzioni: