News Pubblicata il 30/03/2022

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CIG e FIS agevolati: codici Ateco ampliati nel Sostegni ter convertito

Numerose le attività che possono fruire di ammortizzatori sociali agevolati fino al 31 marzo 2022 con il decreto legge Sostegni Ter 4 2022 convertito in legge



Nuovi ammortizzatori agevolati per altri tre  mesi  alle imprese del turismo e  attività ricreative.

 E' una delle  misure previste dal nuovo decreto legge cosiddetto Sostegni Ter (DL n. 4 del 27.1.2022)  confermata e ampliata nella legge di conversione pubblicata il 28 marzo 2022,  a nuove categorie produttive.

Il decreto comprendeva  varie misure di sostegno alle imprese, soprattutto dei settori piu penalizzati ancora dal Covid  come turismo, pubblici esercizi   attività ricreative e culturali, attraverso appunto ammortizzatori sociali, agevolati ma anche  crediti di imposta,  finanziamenti a fondo perduto, esonero contributivo agevolazioni per le assunzioni.

Ci sono inoltre  1700 milioni destinati a meccanismi di compensazione dei costi contro il caro bollette per tutto il settore produttivo, in particolare per le aziende cosiddette energivore, che necessitano di altissimi quantitativi di energia.

Ancora ci sono misure direttamente   legate all'emergenza pandemica come il finanziamento per le mascherine FFP2 alla scuola e  un fondo per indennizzi ai casi di danni causati dalla vaccinazione contro la SARS COV 2.

Vediamo di seguito piu in dettaglio le misure su cassa integrazione e FIS   agevolate  con la platea ampliata dalla conversione in legge.

Cassa integrazione e FIS senza addizionali

 L' art. 7 del decreto, concede alle imprese del settore turistico  la possibilità di CIG e FIS agevolati, ovvero senza contribuzione addizionale.

Si trattava inizialmente del settore turistico:   hotel e agenzie di viaggio, ristoranti, bar, mense e catering, parchi divertimento, stabilimenti termali, discoteche, sale giochi,  musei , trasporto pubblico, radio taxi .

 La conversione in legge ha ampliato la platea alla filiera HO.RE.CA  e ad altre categorie, ovvero, tra le altre:

( vedi la tabella completa nell'allegato 1 della legge di conversione)

In sostanza i datori di lavoro che, dal primo gennaio al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l’attività ricorrendo agli ammortizzatori sociali, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale , che ammonta , ricordiamo:

Per una panoramica delle principali novità della conversione in legge del DL 4 2022 vedi la  nostr

Fonte: Gazzetta Ufficiale



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