Come recita il comma due dell'art 28 del Dl Sostegni ter, i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell’opzione di cui al comma 1 dell’articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.
Questo parrebbe garantire una disciplina transitoria grazie alla quale chi non ha ancora effettuato cessioni potrebbe approfittarne fino a tale data.
Si inserisce infatti una possibilità di ulteriore cessione per le cessioni avvenute entro il 7 febbraio con norma transitoria, prima dell'entrata in vigore del divieto di cessioni multiple.
La domanda da porsi è però se ci si debba riferire ai crediti per i quali è stato raggiunto un accordo di cessione oppure a quelli per i quali è stata comunicata l'opzione?
Ricordiamo che dal 4 febbraio la piattaforma per la cessione dei crediti sarà aggiornata per le novità della legge di bilancio 2022 è questo potrebbe arrecare ulteriori rallentamenti a chi eventualmente volesse avvalersi della norma transitoria entro la data del 7 febbraio.
Ricordiamo che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 21 del 27 gennaio 2022 il Decreto Legge n 4 noto come Decreto Sostegni Ter.
In particolare, l'art. 28 recante Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche va ad apportare una sostanziale modifica alla disciplina delle cessioni multiple previste per i bonus edilizi.
Come specificato nella relazione tecnica al decreto, la disposizione si inserisce nel solco delle previsioni del decreto legge 11 novembre 2021, n. 157 il Decreto anti-frodi, in materia di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche.
In particolare, la norma interviene inibendo ai cessionari dei crediti relativi ai bonus edilizi (di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) di cedere a loro volta i medesimi crediti, ponendo in essere pertanto una catena di cessioni che mira a dissimulare l’origine effettiva dei crediti con l’intento di giungere alla monetizzazione degli stessi ed alla successiva distrazione della provvista finanziaria ottenuta.
Pertanto, la norma consente esclusivamente:
1. in caso di opzione per lo sconto in fattura (ex articolo 121, comma 1, lettera a) del Decreto Rilancio), la facoltà di cedere il credito da parte del soggetto che ha effettuato gli interventi di cui al successivo comma 2, con divieto di successive cessioni da parte dell’avente causa.
2. in caso di cessione del credito (ex articolo 121, comma 1, lettera b) del Decreto Rilancio, nonché ai sensi del comma 1 del successivo articolo 122), la facoltà di cedere il credito da parte del beneficiario originario, con divieto di successive cessioni da parte dell’avente causa.
Si prevede anche una norma transitoria per i crediti oggetto delle opzioni prima del 7 febbraio 2022.
Nello specifico, per i crediti oggetto delle opzione prima del 7 febbraio 2022 è consentita la facoltà di cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, esclusivamente una volta, ferme restando le ulteriori condizioni di validità della cessione, così come previste dalla normativa.
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