Non è raro che al contribuente venga notificata una cartella o che questi ritrovi iscritta a ruolo una contestazione fiscale, senza che abbia previamente ricevuto il relativo avviso bonario da parte dell’Agenzia delle Entrate.
L’avviso bonario, si ricorda, è quell’amichevole invito ad adempiere che i contribuenti si aspettano di ricevere prima di vedere iscritta a ruolo una contestazione fiscale.
A prescindere dalla motivazione a causa della quale non è stato ricevuto l’avviso bonario, sia essa per problemi postali o per mancata emissione del documento o per altra motivazione, affrontiamo il più importante punto della legittimità dell’iscrizione al ruolo in difetto dell’avviso bonario.
Di ciò si è occupata l’ordinanza numero 28311 della Corte di Cassazione, pubblicata il 15 ottobre 2021, che fa il punto della situazione giuridica sul tema.
Per quanto riguarda le fonti giuridiche che ci devono fare da guida per il corretto inquadramento della questione, i punti di riferimento normativi sono due:
Dagli effetti del relazionarsi di questi due disposti normativi, ci fa notare la Corte di Cassazione, emerge che la comunicazione preventiva da notificare al contribuente non è un obbligo assoluto e generalizzato; essa è obbligatoria, a pena di nullità, solo quando:
Ciò discende dal fatto che, puntualizza la Corte, l’avviso bonario è “rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell'interessato, senza rilevare nell'ambito dell'esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio”; quindi, “in difetto del presupposto della sussistenza di un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione o dell'accertamento di una imposta maggiore o diversa da quella liquidata nella dichiarazione sottoposta a controllo, alcun invito preventivo a chiarimenti deve essere inviato al contribuente dall'Amministrazione finanziaria”.
Invece, continua la Corte, “nel caso in cui la dichiarazione sia regolare e la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate oppure non sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva”.
Quindi, è possibile riassumere riassumere che:
La ratio della costruzione normativa, secondo la Corte di Cassazione, si basa sul fatto che il contribuente che non ha ricevuto l’avviso bonario, prima dell’iscrizione del presunto debito tributario a ruolo, può “far valere eventuali doglianze in punto di illegittimità della pretesa impositiva in sede di impugnazione del consequenziale provvedimento di iscrizione a ruolo”, senza che ciò comporti, quindi, una contrazione dei diritti del contribuente.
Ciò è indubbiamente vero: ma ieri lo era assolutamente, mentre oggi lo è con il limite della notifica effettiva della cartella al contribuente, in tempi utili per la relativa contestazione. Infatti, ricordiamo che con la conversione del Decreto Fisco e Lavoro è stato novellato l’articolo 12 del DPR 602/1973, il quale oggi prevede che:
Per un approfondimento sull’argomento si veda l’articolo "Cartelle non impugnabili, rimborsi al netto dei ruoli: e i diritti dei contribuenti?".
Quindi oggi, in caso di contestazione di un (presunto) omesso versamento di imposte da dichiarazione:
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