Con la Sentenza n. 74 del 4 gennaio 2022, la Corte di Cassazione ribadisce che l'adesione ad un contratto collettivo sia nazionale che di secondo livello puo essere ritenuta sussistente sulla base di comportamenti concreti posti in essere anche in mancanza di una adesioe espressa e da tale adesione conseguono quindi tutti gli obblighi contenuti nel contratto stesso . Nello specifico la Suprema Corte conferma la decisione dell Corte di appello di illegittima disapplicazione di un contratto integrativo
La causa vedeva un lavoratore richiedere il pagamento del premio di produzione previsto dal contratto integrativo, mentre la Societa datrice di lavoro affermava di non essere stata vincolata dato che aveva disdetto la propria adesione all'associazione nazionale di rappresentanza delle imprese
Ecco i dettagli della sentenza
La Corte territoriale ha ritenuto che gli elementi istruttori, di fonte documentale, dimostravano che la società - anche dopo l'anno 2010 e, comunque, successivamente all'atto di disdetta di adesione all'associazione nazionale di rappresentanza delle imprese aveva continuato ad erogare ai lavoratori diverse voci retributive e/o incentivanti e/o indennitarie previste dal contratto integrativo interaziendale, sicché risultava illegittimo il rifiuto di pagare l'ulteriore voce.
Invece secondo la societa la disapplicazione era legittima in quanto :
La cassazione ritiene di confermare la sentenza di appello ricordando di aver ripetutamente affermato che: "i contratti collettivi postcorporativi di lavoro, che non siano stati dichiarati efficaci erga omnes ai sensi della L. 14 luglio 1959, n. 741, costituiscono atti aventi natura negoziale e privatistica, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti fra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni ma anche ei casi in cui :
In particolare evidenzia che " la Corte di merito ha affermato che la società, anche dopo l'anno 2010, "ha continuato ad erogare tante e significative voci retributive e/o incentivanti e/o indennitarie, previste proprio dal contratto integrativo interaziendale (come "ex ristrutturazione salariale", "premio di produzione", "premio di produttività e qualità", "premio di partecipazione - parte fissa", "buoni pasto")". Da questa prolungata applicazione giustamente la Corte da dedotto che pur avendo dato la disdetta dall'associazione sindacale dei datori di lavoro (Confindustria), veniva mantenuto l'applicazione della contrattazione collettiva.
Per la Cassazione tale decisione è rispettosa dei principi sopra richiamati per cui il ricorso della società viene respinto.
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