Pubblicata dal Ministero del lavoro una circolare approfondita di chiarimenti n. 1 2022, sulle novità della legge n.234 del 30 dicembre 2021(legge di bilancio 2022 ) che dispone un riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, sia in costanza di rapporto di lavoro ( cassa integrazione) che in caso di disoccupazione involontaria (indennità di disoccupazione).
Sono state apportate soprattutto modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 148, del 14 settembre 2015 (JOBS ACT)
Il ministero sottolinea come l’intervento legislativo intenda arrivare alla costituzione di un sistema di protezione sociale universale, accrescendo il grado di equità generale del sistema.
Inoltre viene precisato che non sono contemplate nella legge di riforma strutture di sostegno al reddito prive di un nesso con le politiche attive e la formazione. Tra gli obiettivi è, infatti, quello di garantire tutele adeguate non più attraverso misure solo assistenziali ma per favorire invece la ricollocazione e la mobilità professionale verso le reali domande e richieste del mercato del lavoro.
La circolare si sofferma in particolare sui trattamenti di cassa integrazione ordinaria straordinaria e FIS che hanno subito maggiori modificazioni
Da notare che le modifiche disposte con la legge di bilancio 2022, si riferiscono operativamente ai periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa , decorrenti dal 1°gennaio 2022 quindi non si applicano alle richieste aventi ad oggetto periodi a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione /sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021
Ampliamento lavoratori ammessi
possono essere destinatari del trattamento di integrazione salariale – ad esclusione dei lavoratori con la qualifica di dirigenti- anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori con apprendistato di alta formazione e di ricerca, i lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Requisiti anzianità di effettivo lavoro
Il requisito di lavoro (articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 148/20215) maturato presso l’unità produttiva passa dai precedenti 90 giorni a solo 30 giorni,. La circolare chiarisce che vanno ricompresi nel computo anche le giornate di sospensione dall’attività lavorativa derivanti dalla fruizione di ferie , festività , infortuni e astensione obbligatoria dal lavoro per maternità
Requisito per accesso CIGS
Le tutele dalla cassa integrazione guadagni straordinaria sono estese a tutte le imprese (con più 15 dipendenti) che non accedono ai fondi di solidarietà bilaterali, fondi bilaterali alternativi e al fondo territoriale intersettoriale delle province autonome di Trento e Bolzano. In tal modo, l’integrazione salariale straordinaria viene garantita ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti indipendentemente dal settore lavorativo. Si fa notare che il requisito dei 15 dipendenti è calcolato comprendendo anche i dirigenti, i lavoratori a domicilio, gli apprendisti e i lavoratori che prestano la loro opera con il vincolo di subordinazione.
Importo
Dal 1° gennaio 2022, si ha l’eliminazione del c.d. tetto basso della misura del trattamento di integrazione salariale, con la previsione, invece, di un unico tetto della prestazione pari a quello alto (calcolato dall'INPS in 1199,72 euro per il 2021), indipendente dalla retribuzione.
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