Con il messaggio 96 del 10 gennaio 2021 Inps fornisce nuove indicazioni sulla fruizione dell'esonero contributivo previsto dall’articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, per i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, del settore creativo, culturale e dello spettacolo, che potra avvenire nelle dichiarazioni contributive dei periodi da dicembre 202i a masggio 2022.
Si ricorda che l'esonero può trovare applicazione nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi INAIL. Le precedenti istruizoni erano state fornite con la circolare n. 140 del 21 settembre 2021 e con la successiva circolare n. 169 dell’11 novembre 2021 che ha ampliato l’elencazione dei codici Ateco per i quali l’agevolazione è applicabile
Il nuovo messaggio specifica le istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro che hanno ricevuto un esito positivo e chiarisce le modalità per richiedere eventualmente il riesame
l’esito delle istanze e l’importo riconosciuto a titolo di esonero sono visionabili in calce ad ogni singola domanda inviata.
viene chiarito il sistema di calcolo dell’importo autorizzato e si specifica che se l’importo richiesto nell’istanza on line è superiore rispetto all’ammontare calcolato dell’Istituto, è stato autorizzato il solo importo calcolato dall’Istituto (istanza “accolta parziale”).In merito i datori di lavoro interessati potranno proporre, entro 30 giorni dalla data del messaggio, quindi entro il 10 febbraio 2022 una richiesta telematica di riesame, accedendo direttamente al modulo di domanda “SOST.BIS_ES”, presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni”.
Il datore di lavoro dovrà inserire, mediante la funzionalità “Allega documentazione”, gli elementi probanti il diritto al legittimo riconoscimento dell’esonero per un ammontare superiore.
Potranno avvalersi della funzionalità di riesame anche i datori di lavoro che abbiano subito dei processi di fusione aziendale e abbiano presentato un’unica domanda relativa alla matricola incorporata o a quella incorporante, con conseguente riconoscimento di un importo inferiorre
Viene anche precisato che l’effettivo ammontare dell’esonero fruibile, da riparametrare e applicare su base mensile, non potrà superare la contribuzione datoriale relativa ai mesi di astratta spettanza, ossia ricadenti, nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021 (e quindi entro il mese di competenza novembre 2021).
Viene ricordato infine che l'esonero è riconosciuto ai sensi del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework)
I datori di lavoro autorizzati, devono utilizzare nell'elemento -CAUSALEACREDITO- il codice causale di nuova istituzione “L553” avente il significato di “Esonero contributivo articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73” e, nell’elemento -IMPORTOACREDITO- , il relativo importo.
nelle denunce relative ai periodi di competenza decorrenti da dicembre 2021 a maggio 2022.
Qualora la capienza disponibile non si esaurisca nel mese di maggio, nello stesso mese potrà essere esposto il complessivo importo residuo. I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, e coloro che otterranno una procedura di riesame dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).
Il messaggio fornisce infine le istruzioni per la compilazione della sezione ListaPosPA del flusso Uniemens per i datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica
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