E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale un nuovo decreto del Ministro dell'agricoltura che disciplina gli interventi previsti dal comma 2, lettera c) dell'art. 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 e successive modificazioni, relativi al Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e acquacoltura .
Il Fondo e' destinato alla concessione di contributi compensativi ad mprese di pesca e acquacoltura per far fronte ai danni alle strutture produttive e alla produzione nel settore causati da avversita' atmosferiche di eccezionale intensita', verificatesi a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023.
Potranno accedere e imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura che :
Il fenomeno deve essere stato descritto dai soggetti abilitati, previsti dall'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, ai fini della valutazione del carattere di eccezionalita'.
Le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura dovranno presentare domanda, entro tre mesi dall'evento calamitoso ovvero entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto (10.1.2021), quindi entro il 10 aprile 2022 per gli eventi del 2021, utilizzando il facsimile allegato , tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo aoo.pemac@pec.politicheagricole.gov.it .
Vanno allegati
a) relazione di carattere tecnico ed economico sociale, concernente la realta' produttiva interessata dall'evento;
b) perizia asseverata giurata, dalla quale risulti il nesso di causalita' tra il danno accertato e l'evento calamitoso, anche con riferimento al fatturato dei tre anni precedenti e alle attestazioni della competente Capitaneria di porto o autorita' del territorio, attestante che l'unita' da pesca sia rimasta ferma per almeno venti giorni consecutivi decorrenti dall'evento, nonche' la quantificazione del danno subito, redatta da un professionista esperto in materia e iscritto al relativo albo professionale;
c) autocertaifizazione sulla non sottoscrizione di polizze assicurative nonche' il non superamento del cumulo sugli aiuti;
d) in caso di imprese di pesca, autorizzazione del proprietario alla corresponsione dell'indennita' in favore dell'armatore.
La Direzione generale della pesca marittima e acquacoltura, puo' disporre, per il tramite degli Istituti scientifici di settore operanti nel Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) o dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), accertamenti che saranno effettuati entro 30 giorni.
Alle imprese di pesca e di acquacoltura sono riconosciuti i danni alla produzione, causati da eventi dichiarati eccezionali, a condizione che l'entita' dei danni riscontrati raggiunga la soglia del 30% rispetto al fatturato medio dell'impresa nei tre anni precedenti l'evento dichiarato calamitoso.
Inoltre si prevede che alle imprese di pesca sono riconosciuti i danni alla produzione, causati da eventi dichiarati eccezionali, a condizione che le unita' da pesca siano rimaste ferme per almeno venti giorni consecutivi decorrenti dall'evento.
Si prevede, per i danni alla produzione e alle strutture produttive, un contributo pari al 70% del danno accertato, entro i limiti delle risorse disponibili.
La liquidazione delle istanze sara' effettuata in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.
Eventuali domande ammissibili ma non liquidate nell'anno di riferimento, potranno essere oggetto di liquidazione unicamente nell'annualita' successiva, in caso di disponibilita' di fondi.
Il contributo è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da enti pubblici fino alla concorrenza del danno accertato. Se si accerta che l'impresa abbia usufruito, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni superando il cumulo di cui al precedente comma, il Ministero procede al recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi.
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