News Pubblicata il 25/02/2022

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Ammortamenti sospesi anche sul bilancio 2021

di Redazione Fisco e Tasse

La Legge di Bilancio proroga anche per il 2021 la possibilità di sospensione, ma solo per coloro che non hanno rilevato il 100% degli ammortamenti nel 2020



Il Decreto Legge 14 agosto 2020 numero 104, il cosiddetto Decreto Agosto, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020 numero 126, al comma 7-bis dell’articolo 60, nel contesto dell’emergenza sanitaria da coronavirus Covid-19, disponeva la possibilità, per i soggetti che non redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali, di sospendere gli ammortamenti dell’esercizio 2020.

La Legge 30 dicembre 2021 numero 234, la Legge di Bilancio 2022, al comma 711 dell’articolo 1, interviene sull’ultimo periodo del comma 7-bis dell’articolo 60 del DL 104/2020 (come convertito dalla Legge 126/2020), il quale, prima della modifica normativa, prescriveva: “tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze”.

La Legge di Bilancio 2022 sostituisce per intero il periodo in questione, disponendo che “in relazione all’evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, tale misura è estesa all’esercizio successivo per i soli soggetti che nell’esercizio di cui al primo periodo non hanno effettuato il 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali”.

Quindi il Legislatore interviene direttamente con una norma per prorogare di un anno l’originaria misura in deroga, ma stabilendo nuovi limiti di accesso.

Il funzionamento del meccanismo di sospensione rimane invariato: con la deroga sarà possibile sospendere, anche sui bilanci dell’esercizio 2021, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali; la norma non si occupa di definire le modalità di recupero che, di conseguenza si possono solo presumere: dato che gli ammortamenti non dedotti nel 2020 dovevano slittare al 2021, è presumibile ritenere che, mantenendosi inalterato il meccanismo di slittamento, questi slitteranno al 2022 e quelli del 2021 al 2023, con un allungamento di due anni del piano di ammortamento originario. Per il resto, le sensibilità interpretative e tecniche della normativa originale escono inalterate dalla proroga.

Ciò che cambia è il perimetro dei beneficiari: nella precedente versione della norma, il MEF, con decreto ministeriale, poteva estendere la misura emergenziale, universalmente accordata ai contribuenti, anche ai successi esercizi. Con la modifica normativa il perimetro temporale della proroga è limitato all’esercizio 2021, e i soggetti che potranno beneficiarne saranno soltanto coloro che, sul bilancio 2020, hanno già usufruito della sospensione per il 100% degli ammortamenti.

La logica alla base della norma è facilmente comprensibile: il contribuente che ha scelto di non usufruire della sospensione nell’anno peggiore della crisi sanitaria, non c’è motivo che lo faccia in quello successivo.

Sarà però utile precisare che il tenore letterale della norma lascia un dubbio interpretativo. Il Legislatore circoscrive il perimetro dei contribuenti interessati a coloro i quali "non hanno effettuato il 100 per cento dell’ammortamento annuo": l'espressione utilizzata permette di asserire che, chi ha rilevato quote di ammortamento pari a zero nell'esercizio 2020, potrà senza dubbio beneficiare della nuova scrittura della norma; ma la medesima espressione lascia il dubbio se potrà farlo anche chi ha rilevato quote di ammortamento in percentuale diversa dal 100%, dato che, anche in questo caso, il contribuente non ha rilevato il 100 per cento dell'ammortamento.

Sicuramente, per risolvere il dubbio interpretativo, non mancheranno di arrivare utili chiarimenti di prassi.

Aggiornamento del 25 febbraio 2022:

si puntualizza che in sede di conversione del decreto Milleproroghe, il Legislatore è tornato sui suoi passi, rimuovendo la prevista limitazione e risolvendo così le problematiche interpretative analizzate sul presente articolo.

Anche per l'esercizio 2021, in definitiva, per tutti i soggetti OIC adopter è prevista la possibilità generalizzata di sospendere gli ammortamenti civilistici.

Per ulteriori approfondimenti si legga l'articolo: Ammortamenti sospesi per tutti anche nel 2021

Fonte: Gazzetta Ufficiale



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