La Legge di Bilancio 2022 ha ottenuto la fiducia alla camera e si avvia alla sua entrata in vigore dal 1 gennaio dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
In tema di sconto in fattura e cessione del credito di imposta come opzioni alternative alle detrazioni in ambito edilizio la legge di bilancio prevede varie proroghe e in particolare:
Si ricorda che in sede referente sono state trasfuse nella legge di bilancio alcune disposizioni del decreto-legge n. 157, noto come Decreto Anti Frodi.
Inoltre sono state introdotte novità sull'obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110%, nonché novità sull’obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati.
Nel dettaglio, sono esclusi da tale obbligo gli interventi di cd. edilizia libera ed è stato chiarito che rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle asseverazioni e attestazioni, sulla base dell’aliquota di detrazione fiscale pervista per ciascuna tipologia di intervento.
È stato escluso l’obbligo del visto di conformità per le opere di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate.
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In merito ai controlli dell’Agenzia delle Entrate sulle cessioni e sconto in fattura, si prevede che l’Agenzia entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti di tali comunicazioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.
I profili di rischio sono individuati, utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti, in particolare riferendosi:
Si specifica che se all'esito del controllo risultano confermati i rischi sopra indicati la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione.
Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.
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