Operati agricoli e florovivaisti sono parificati ai fini dell'ingresso in Italia per il lavoro stagionale regolato dal decreto flussi 2021.
Lo chiarisce con la nota n. 2008 del 24 dicembre 2021 l'ispettorato nazionale del lavoro. La nota precisa di avere acquisito il parere dell'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (Nota prot. n. 11965 del 21 dicembre 2021 in merito all'assunzione di lavoratori extracomunitari adibiti ad attività florovivaistica, in forza dei flussi di ingresso stagionale per l'anno 2021.
In particolare, viene chiarito che l'articolo 24 del D.Lgs n. 286/1998 " dal punto di vista definitorio, sembra individuare, in maniera generale, il “settore agricolo” senza effettuare distinzioni tra lavoratori che – all’interno di tale complessivo assetto merceologico – siano poi, ai fini del rilascio del nulla osta, inquadrati quali “operai agricoli” piuttosto che “operai florovivaisti”; -sebbene tra le attività individuate quali stagionali nel D.P.R. n. 1525/1963 (ad oggi ancora applicabile nelle more dell’adozione del D.M. previsto dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015) non sia esplicitamente menzionata quella del florovivaista".
Inoltre va tenuto conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di settore: l'Ispettorato afferma che "dalla lettura del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 19 giugno 2018, appare ragionevole dedurre che entrambe le classificazioni (operaio agricolo e florovivaista) esprimano indistintamente la categoria dei lavoratori appartenenti al settore agricolo"
Quindi ai fini dell'emenazione del nulla osta per l'ingresso dei lavoratori stagionali non non vi sono distinzioni tra operai agricoli e operai florovivaisti, essendo entrambe le categorie di lavoratori ricomprese all'interno del settore agricolo.
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