Dopo la pubblicazione degli esiti delle verifiche sull’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti, prevista dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178. l'Inps ha comunicato con il messaggio n. 4620 del 23.12.2021 che gli importi già versati e non dovuti in conseguenza dell’autorizzazione dell’esonero potranno essere compensati o rimborsati anche dopo il 31 dicembre 2021, in quanto il termine è solo ordinatorio.
Si ricorda che le eccedenze possono ancora essere versate entro il 29.12.2021.
Il rimborso della contribuzione versata può essere effettuato solo dopo il completamento di tutte le verifiche di sussistenza dei requisiti.
(regolarità contributiva verificato attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (Durc) - avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019 avere percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito da lavoro non superiore a 50.000 euro - non avere presentato per il medesimo fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria
L'Istituto precisa che non è possibile indicare una data di completamento delle suddette verifiche perché alcune di esse dipendono dalla trasmissione di dati da parte dell’Agenzia delle Entrate
Per i contribuenti iscritti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali obbligati al versamento sul minimale di reddito, le istanze di rimborso devono essere presentate attraverso il “Cassetto previdenziale artigiani e commercianti”, al seguente percorso: “Domande telematizzate” > “Domande di rimborso”.
I soggetti non tenuti al pagamento della contribuzione sul minimale di reddito e i liberi professionisti possono presentare le istanze di rimborso soltanto dopo l'avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno di competenza 2021.
Per i contribuenti iscritti alla gestione dei lavoratori autonomi in agricoltura le istanze di rimborso devono essere presentate tramite il “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”, al seguente percorso: “Domande telematizzate” > “Rimborsi”.
Per artigiani e esercenti attività commerciali,e lavoratori autonomi in agricoltura, le eccedenze dei versamenti saranno riportate automaticamente in compensazione nei limiti della capienza delle quattro rate dell’emissione 2021. Le eventuali ulteriori eccedenzepotranno essere compensate con la contribuzione futura.
Artigiani e commercianti devono inviare le istanze di compensazione tramite le “Comunicazioni Bidirezionali” inserendo nell'oggetto il seguente riferimento: “Esonero legge n. 178/2020 domanda di compensazione”. I contribuenti non tenuti al pagamento della contribuzione sul minimale di reddito e i liberi professionisti potranno presentare le istanze di compensazione soltanto dopo l'avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno di competenza 2021.
Per i contribuenti iscritti alla gestione dei lavoratori autonomi in agricoltura le istanze di compensazione devono essere presentate tramite il “Cassetto Previdenziale Autonomi in agricoltura”, al seguente percorso: “Domande telematizzate” > “Comp. Contributiva”.
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