Siamo in dirittura d'arrivo con l'approvazione della Legge di Bilancio 2022. Entro il 31 dicembre la legge verrà approvata per entrare in vigore dal 1 gennaio. Sono numerosi gli emendamenti che in questi giorni hanno apportato modifiche in tema di bonus edilizi.
In particolare, secondo la bozza della legge in circolazione, con riferimento alle detrazioni per la rimozione delle barriere architettoniche, dopo l'art 119 bis del DL n 34/2020 convertito con modificazioni con la legge n 77, si dovrebbe introdurre l'art. 119-ter stabilendo quanto segue:
- ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti,
- la detrazione da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
- a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- c) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Si attendono conferme con l'approvazione della Legge di Bilancio.
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