Nella legge di bilancio 2022 è diventata definitiva l'abolizione dell’Irap per i lavoratori autonomi, le ditte individuali, e i professionisti a partire dal 2022.
Ricordando che coloro i quali aderivano al regime forfetario ne erano già esclusi, la modifica normativa allarga l’esclusione a tutti coloro che esercitano attività di impresa o di lavoro autonomo personalmente e individualmente; restano perciò soggetti a Irap:
In definitiva, per le cosiddette partite IVA (professionisti, autonomi, ditte individuali) non aderenti al regime forfetario, l’ultimo versamento Irap sarà il saldo (eventuale) dell’imposta 2021, da versare a giugno 2022, dato che l’esonero dall’imposta decorre dall’anno fiscale 2022 e tali soggetti non possono avere un anno fiscale non coincidente con quello solare. Ovviamente non saranno dovuti gli acconti 2022, di solito previsti in giugno e in novembre.
L’abolizione dell’Irap per questa tipologia di soggetti, in attesa di eventuali decisioni di più ampia portata in sede di riforma fiscale (tra le ipotesi sul tavolo c’è la generale abolizione dell’Irap), costituisce un intervento ben congegnato, in quanto, pur richiedendo una quantità limitata di risorse, porta un doppio beneficio:
Il presupposto dell’Irap è l’esistenza, in capo al contribuente, di una autonoma organizzazione; mentre per le società tale requisito si assume implicitamente esistente, per coloro che esercitano attività di impresa o di lavoro autonomo in forma individuale ciò non è possibile: in questi casi è l’esistenza o l’assenza dell’autonoma organizzazione che assoggetta o meno la partita IVA all’Irap.
La fattispecie è da valutare caso per caso, e molto del contenzioso che riguarda l’Irap e le persone fisiche discende proprio dal diverso punto di vista su una questione che, in effetti, è molte volte opinabile.
L’intervento normativo fa venir meno l’assoggettamento all’Irap di tutti quei soggetti per i quali l’autonoma organizzazione non si può assumere implicitamente esistente, sfoltendo così una parte del contenzioso sul tema.
Va precisato, però, che il Disegno di Legge di Bilancio 2022 non prevede una norma sul contenzioso già attivato sull’argomento né su quello che si attiverà per gli anni passati fino al 2021, per i quali vale il precedente quadro normativo.
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