I contratti a termine possono essere stipulati e rinnovati entro il limite di 24 mesi totali con causali quasi "libere".
Il decreto Lavoro approvato dal Governo e pubblicato in Gazzetta il 4 maggio 2023 come dl 48-2023, amplia l'utilizzo di questo strumento dando maggiore libertà per le causali da apporre a rinnovi e proroghe, mantenendo il limite massimo di 24 mesi fissato dal Decreto Dignità n. 87 2018.
Vediamo di seguito la disciplina precedente e le modifiche apportate dal DL 48 2023,convertito in legge 85 2023 nella quale si specificano ulteriori aperture, in particolare sul calcolo della durata dei contratti a termine e sul conteggio complessivo dei contratti in somministrazione.
il decreto “Dignità” del 2018 aveva previsto che :
Quest'ultima causale è stata introdotta dal decreto legge Sostegni bis n. 73 2021, stabilizzando una norma temporanea legata all'emergenza Covid.
Si ricorda che la durata massima di 24 mesi poteva essere raggiunta attraverso un massimo di 4 rinnovi o proroghe.
Con la nuova formulazione prevista dal DL 48 si registra un forte ampliamento delle causali per l'utilizzo dei contratti a termine oltre i primi 12 mesi. Il comunicato del Governo spiegava in particolare che "Si apportano modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine (cosiddetto “tempo determinato”), variando le causali che possono essere indicate nei contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi , per consentire un uso più flessibile di tale tipologia contrattuale, mantenendo comunque fermo il rispetto della direttiva europea sulla prevenzione degli abusi.
Pertanto, i contratti potranno avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi:
Nulla cambiava per i contratti fino a 12 mesi .
AGGIORNAMENTO 24 luglio
Nel testo del DDL di conversione entrato in vigore il 4 luglio 2023 sono state introdotte alcune importanti modifiche :
La novità affida quindi ampio spazio alla contrattazione collettiva che può definire nuove specifiche causali utili alla flessibilità .
In caso contrario il datore di lavoro può apporre una causale legata a "esigenze di impresa" ( formula abbastanza vaga , che potrebbe portare nuovamente a numerosi contenziosi). La norma si ricorda è valida fino al 30 aprile 2024.
In caso di assenza di indicazioni dei contratti collettivi è consigliabile definire un accordo scritto con i dipendenti interessati evitando formula generiche ma specificando le necessità alle quale si fa fronte con il rinnovo o proroga del contratto a tempo determinato , ad evitare in caso di contenzioso che il contratto possa essere convertito in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il problema non si pone ovviamente in caso di sostituzione di un lavoratore (per congedi genitoriali, straordinari ecc).
I CCNL che sono intervenuti specificando gli ambiti di applicazione del contratto a tempo determinato sono, ad esempio,:
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