News Pubblicata il 21/12/2021

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Chiusura dell’azienda se manca il DVR o un altro dei principali adempimenti di sicurezza

di Dott. Salvo Carollo

Il Decreto Fisco e Lavoro, oggi legge 215/2021, prevede la sospensione dell’attività in mancanza di anche solo uno dei principali adempimenti in tema di sicurezza sul lavoro



Difficile che l’attuale governo venga ricordato per la capacità di instaurare un dialogo collaborativo con i contribuenti; dopo il divieto di contestare le cartelle di pagamento con vizi di notifica, la stretta sul lavoro autonomo occasionale, affrontiamo la novità della sospensione dell’attività dell’azienda che non sia in regola con (anche solo) uno dei principali adempimenti formali in tema di sicurezza sul lavoro previsti dalla relativa normativa.

Il DL  n. 146/2021, altrimenti detto Decreto Fisco e Lavoro, recentemente convertito in legge, prevede che l’ispettore, “a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni  in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro”, disponga la sospensione dell’attività fintanto che le violazioni non siano superate; inoltre “il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione [...] è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”.

Il concetto della tutela della salute e della sicurezza del lavoro, condivisibile da chiunque, si trasforma in più concreta realtà con l’individuazione delle fattispecie che costituiscono le “gravi violazioni”, elencate sulla Circolare n. 4 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), competente per materia, pubblicata il 9 dicembre 2021:

Alcune delle violazioni interessano il piano concreto, altre quello documentale; tra queste spicca il caso della mancata predisposizione del DVR, il primo e principale degli adempimenti documentali in tema di sicurezza sul lavoro, che deve essere predisposto da tutte le aziende che hanno almeno un dipendente.

 Il provvedimento di sospensione dell’attività dovrà essere emanato quando verrà constatata la sua mancata redazione.

Nel caso in cui il documento sia redatto ma non si trovi nella sede dell’accesso (fermo restando la contestazione della violazione, dato che, in base alle disposizioni di legge, deve essere custodito nell’unità produttiva a cui si riferisce), il contribuente ha tempo fino alle ore dodici del giorno successivo per esibirlo agli ispettori; in tale caso il DVR, ai fini probatori, dovrà presentare una data certa antecedente al giorno dell’ispezione.

In considerazione della complessità e dei tempi necessari per l’effettuazione degli adempimenti prescritti, la sospensione dell’attività, a causa di una o più delle violazioni elencate, può risultare di non trascurabile onerosità per l’azienda.

Fermo restando l’indiscutibile necessità di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, la novellata disciplina, che impone un impianto sanzionatorio generalizzato, ha il limite di non tenere in sufficiente considerazione le differenti caratteristiche e i differenti profili di rischio delle differenti realtà aziendali; mentre la mancata predisposizione di uno degli adempimenti elencati, nella realtà, presenterà un diverso grado di gravità effettiva a seconda della pericolosità dell’attività esercitata dall’impresa, la sanzione prevista è invece una, eguale per tutti.

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Fonte: Gazzetta Ufficiale



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