Il Decreto del 30 ottobre del Ministero della salute pubblicato in GU n 297 del 15 dicembre 2021 prevede un bonus per le farmacie dei piccoli centri.
In particolare, il bonus è relativo alle spese sostenute dalle farmacie che operano nei Comuni o centri abitati con meno di 3mila abitanti che hanno sostenuto nel 2021 spese per l’acquisto e/o il noleggio di apparecchiature necessarie per le prestazioni di telemedicina.
Il decreto individua i criteri e le modalità di attribuzione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, riconosciuto dall'art. 19-septies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, in favore delle farmacie per favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina da parte dei cittadini dei piccoli centri urbani.
In particolare, possono accedere al contributo le farmacie che operano in comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti.
Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, è riconosciuto, fino a un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili nel limite delle risorse disponibili, pari a 10.715 milioni di euro per l'anno 2021.
Sono ammissibili all'agevolazione le spese sostenute nell'anno 2021 per l'acquisto e il noleggio delle seguenti apparecchiature necessarie per l'effettuazione delle prestazioni di telemedicina individuate dall'art. 3 del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010:
a) dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa;
b) dispositivi per la misurazione della capacità polmonare tramite auto-spirometria;
c) dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della saturazione percentuale dell'ossigeno;
d) dispositivi per il monitoraggio con modalità non invasive della pressione arteriosa e dell'attività cardiaca in collegamento funzionale con i centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali;
e) dispositivi per consentire l'effettuazione di elettrocardiogrammi con modalità di telecardiologia da effettuarsi in collegamento con centri di cardiologia accreditati dalle regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali.
Ai fini del riconoscimento del contributo le farmacie interessate presentano, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto e fino al 31 dicembre 2021, un'apposita istanza al Ministero della salute, esclusivamente per via telematica, attraverso le specifiche funzionalità rese disponibili dal Sistema tessera sanitaria gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche tramite sistema regionale.
Nell'istanza i soggetti richiedenti:
a) indicano gli elementi identificativi della farmacia e del soggetto titolare della stessa;
b) dichiarano il possesso dei requisiti;
c) riportano l'elenco delle spese sostenute nel 2021 in relazione all'acquisto o al noleggio delle apparecchiature di cui all'art. 4, indicando l'identificativo univoco attribuito dal Sistema di interscambio nonché i file XML delle relative fatture elettroniche acquisite ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 ovvero i file pdf della copia delle fatture analogiche rilasciate dai fornitori ove questi ultimi siano esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica;
d) indicano l'ammontare del credito d'imposta teoricamente spettante;
e) dichiarano che l'acquisto o noleggio, oggetto della fattura, per cui si richiede il beneficio del presente decreto, sia relativo ad apparecchiature necessarie per l'effettuazione di prestazioni di telemedicina;
f) rilasciano il consenso al trattamento dei dati personali.
Attenzione il credito d'imposta è riconosciuto dal Ministero della salute secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, tramite il Sistema tessera sanitaria, e fino all'esaurimento delle risorse disponibili.