Con Ordinanza n. 35956/2021 la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso presentato presso la corte d'appello e relativo ad un lastrico solare usucapito da alcuni condomini.
Vediamo i fatti della causa
La corte d'appello aveva dichiarato l’intervenuto acquisto per usucapione di un manufatto con annessa porzione di terrazza, posto al sesto piano di un edificio.
In particolare, essa ha ritenuto assolto l'onere probatorio gravante sugli attori relativamente alla sussistenza del possesso continuo, pacifico e ininterrotto, utile ai fini dell'usucapione.
Si è inoltre ritenuta dimostrata la realizzazione di opere da parte degli attori sul terrazzo al sesto piano e i condomini non si erano opposti alla parziale sopraelevazione eseguita sulla stessa. Nel dettaglio, solo due condomini avevano mantenuto l'uso esclusivo della medesima terrazza, pur concedendo agli altri condomini di installarvi antenne televisive.
L'unico motivo del ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte di merito che aveva riconosciuto l'intervenuto acquisto per usucapione della porzione di lastrico, si fondava sul fatto che l’area era rimasta nel possesso del condomìnio che non aveva cessato l’esercizio del diritto di proprietà.
Ciò che si contesta è che fosse rimasto senza prova l'uso esclusivo necessario per l'usucapione, ma secondo la Cassazione il ricorso era inammissibile perchè "la circostanza che sia strutturalmente insopprimibile l'utilità di copertura del fabbricato fornita dal lastrico o dal terrazzo a livello non è giuridicamente incompatibile con l'esercizio di fatto di un possesso esclusivo del bene idoneo pure ai fini dell'usucapione, né con una situazione di titolarità esclusiva degli stessi, come confermano gli artt. 1117, n. 1, e 1126 c.c."
Secondo la Cassazione, concludendo e in sintesi, l'usucapione di un lastrico solare condominiale non è giuridicamente incompatibile con la sua funzione di copertura del fabbricato.
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