A seguito del decreto legge n. 73 2021, sono state introdotte nuove prestazioni INPS di maternità/paternità per le lavoratrici e i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo sia inquadrati con rapporti di lavoro subordinato e autonomo. Inoltre il nuovo articolo 59-bis inserito nel TU per la maternità e paternità (dlgs 151 2001 ) indica le modalità di deteminazione della retribuzione media globale giornaliera, utile per il calcolo dell'indennità
La circolare INPS N. 182 del 10 dicembre fornisce le indicazioni operative per l'applicazione di queste novità.
Viene precisato innanzitutto che ì lavoratori dello spettacolo, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro, sono suddivisti in tre gruppi, a seconda che:
Le relative indennità di maternita sono pagate direttamente dall' Inps per le prime due categorie e invece anticipate dai datori di lavoro per la terza
In caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, è garantita la tutela della maternità/paternità qualora sussistano le condizioni di cui all’articolo 24 del citato testo unico oppure qualora sia stato prestato lavoro autonomo nei 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile
. Nel caso di contemporanea sussistenza dei requisiti di accesso alla tutela della maternità (sia da lavoro autonomo che da lavoro subordinato), si applica la tutela derivante dall’ultimo rapporto di lavoro.
Come previsto dall’articolo 68 del D.lgs n. 151/2001 è previsto il riconoscimento di una indennità :
ATTENZIONE: il riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi indennizzati concernerà i soli periodi non coperti da contribuzione obbligatoria per effetto dell’astensione della lavoratrice dal lavoro.
Invece in caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, , verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, su certificazione medica rilasciata dall’ASL competente per territorio, è corrisposta un’indennità giornaliera per un periodo di 30 giorni, calcolata secondo le indicazioni contenute nel successivo paragrafo
Per quanto concerne la tutela della paternità, sono applicabili le disposizioni contenute nell’articolo 66, comma 1-bis, del D.lgs n. 151/2001. Non operano, tuttavia, le disposizioni relative al congedo obbligatorio e facoltativo che riguardano esclusivamente i lavoratori con rapporto di lavoro subordinat
Per il congedo parentale durante lo svolgimento di rapporto di lavoro autonomo , spetta un periodo massimo di 3 mesi, indennizzati al 30% della retribuzione, da fruire entro il primo anno di vita del bambino, previa verifica della sussistenza di un rapporto di lavoro attivo,
come per tutte le categorie di lavoratori autonomi lavoratori padri dello spettacolo, durante lo svolgimento di attività di lavoro autonomo, non hanno diritto al congedo parentale.
Attenzione va prestata al fatto che la lavoratrice:
L’aliquota contributiva di finanziamento dell’assicurazione economica di maternità è fissata allo 0,46%
Per tutti i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato, la retribuzione media globale giornaliera, ai fini dell’indennità di maternità/paternità, corrisponde all'importo dei redditi percepiti in relazione alle sole attività lavorative nel settore dello spettacolo - sia di natura autonoma che di natura subordinata - nei 12 mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile , suddiviso per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti nel medesimo periodo.
Restano pertanto esclusi tutti gli eventuali redditi non afferenti al settore dello spettacolo.
L'istituto conclude che sia per i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato sia per i rapporti di lavoro autonomo, non si applicano, ai fini del calcolo delle indennità di maternità/paternità e di congedo parentale, le disposizioni di cui all’articolo 23 e all’articolo 34 del D.lgs n. 151/2001, che restano invece applicabili ai rapporti a tempo indeterminato.
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