Il nuovo Codice deontologico dei Consulenti del Lavoro entra in vigore dal gennaio 2022.. E' stato approvato dal consiglio nazionale degli ordini territoriali con la delibera n. 101 del 14 luglio 2021 QUI IL TESTO.
Al primo articolo si afferma che le norme deontologiche sono essenziali per il bene pubblico in quanto costituiscono la base della fiducia della collettività, della clientela, sulla correttezza, trasparenza dei comportamenti,qualità ed efficacia della prestazione professionale.
Va sottolineato che il codice si applica :
Attenzione va prestata al fatto che anche ai lavoratori subordinati assunti presso gli studi di consulenza del lavoro viene attribuito il dovere di dignità e decoro richiesto ai professionisti e l'art 36 in particolare afferma che il professionista che eserciti la professione nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, qualora gli venga chiesto di realizzare una condotta non conforme al Codice, deve comunicare preventivamente e per iscritto il proprio dissenso al soggetto da cui dipende gerarchicamente.
Tra i doveri specificamente vengono citati :
Art. 4 (Dovere di dignità e decoro): 1. I soggetti indicati al precedente articolo sono tenuti a svolgere con dovere di dignità e decoro l’attività professionale svolta a titolo individuale, associato, societario, nonché nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato. 2. Il Consulente del Lavoro e gli altri soggetti indicati all’articolo 2 devono osservare, in ogni contesto, i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione
Art. 5 (Dovere di lealtà e correttezza) 1. Il Consulente del Lavoro deve svolgere la sua attività con lealtà e correttezza nei confronti del cliente e dei terzi a qualunque titolo coinvolti nella gestione del rapporto professionale. 2. Il Consulente del Lavoro deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni di categoria un comportamento improntato a correttezza e lealtà.
Art. 6 (Dovere di fedeltà) 1. È dovere del Consulente del Lavoro svolgere con fedeltà nei confronti del cliente la propria attività professionale. 2. Il Consulente è tenuto ad anteporre gli interessi del cliente a quelli propri, nel rispetto della legge e del presente Codice.
Art. 7 (Dovere di indipendenza e diligenza) 1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 6, comma 2, il Consulente del Lavoro ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio, tecnica ed intellettuale e di difenderla da condizionamenti esterni di qualunque natura. 2. Il Consulente del Lavoro deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale. 3. Nell’esercizio a titolo individuale, associato e societario, il Consulente del Lavoro deve ordinare la propria attività in modo che sia resa sotto la propria direzione e responsabilità personale.
Art. 8 (Dovere di riservatezza) 1. Il Consulente del Lavoro deve assicurare la riservatezza circa i dati e le notizie di cui venga a conoscenza in occasione dell’instaurazione o dell’esecuzione del rapporto professionale connesso ad adempimenti, consulenze ed altre attribuzioni o attività comunque denominate. 5 2. Il Consulente del Lavoro è tenuto a creare le condizioni ed a vigilare affinché la riservatezza sia mantenuta anche da parte dei dipendenti, dei soci, dei praticanti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, operano nel suo studio e per conto dello stesso.
Art. 9 (Dovere di competenza) 1. Il Consulente del Lavoro non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con la necessaria competenza. 2. Il Consulente del Lavoro deve assicurare, per l’assolvimento degli incarichi accettati, un’adeguata organizzazione. 3. Il Consulente del Lavoro deve curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo il sapere con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l’attività. 4. È fatto, inoltre, obbligo al Consulente del Lavoro di curare la propria preparazione in conformità a quanto previsto dall’apposito Regolamento sulla Formazione Continua approvato dal Consiglio Nazionale.
In tema di rapporti esterni al consulente è fatto divieto di accettare incarichi insieme a soggetti non abilitati per l’esercizio di prestazioni riservate, ovvero di promuoverne o favorirne l’attività.
Per quanto riguarda i rapporti con i colleghi il codice invece prescrive che, prima di intraprendere azioni giudiziarie in relazione allo svolgimento dell’attività professionale, il Consulente deve interessare il Consiglio provinciale dell’Ordine di appartenenza, per ricercare una soluzione preservando la dignità dell’Ordinamento Professionale.
Nel caso di subentro ad un collega per revoca dell’incarico o rinuncia, il nuovo codice raccomanda di comunicare immediatamente la propria nomina al collega, nell'interesse del cliente ad evitare conflitti e contenzioso.
Un capitolo nuovo e specifico del Codice è riservato all’esercizio di attività professionali particolari come quelle di:
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