In sede di conversione in legge del cd. Decreto fisco-lavoro, collegato alla legge di bilancio 2022 è stato prorogato a tutto il 2022 il divieto di fatturazione elettronica previsto per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
In particolare viene esteso anche al periodo d’imposta 2022 la vigenza della disciplina introdotta dal decreto fiscale 2019 (art.10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119) che stabilisce che per i periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021 i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche.
I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.
Considerato quindi l’esplicito divieto in tal senso, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria continuano ad emettere le fatture in formato cartaceo e a trasmettere i dati al Sistema TS secondo le ordinarie modalità.
Sulla materia si ricorda che il Garante della privacy già con i Provvedimenti del 15 novembre e del 20 dicembre 2018 aveva indicato delle criticità sull’applicazione della fatturazione elettronica anche ai soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, sottolineando che le fatture, di regola, contengono dati, anche molto di dettaglio, volti ad individuare – spesso a fini di garanzia, assicurativi o per prassi commerciali - i beni e i servizi ceduti, con la descrizione delle prestazioni.
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