Ieri 9 dicembre 2021 si è svolto il Consiglio dei Ministri n 50 e il Governo ha approvato in tempi lampo un decreto legge che reca "Misure urgenti finanziarie e fiscali" .
Secondo la bozza del decreto subito resa disponibile, l'art 3 rubricato "Norma di interpretazione autentica in materia di contributi a fondo perduto per l’emergenza epidemiologica da Covid-19" stabilisce che
"Le disposizioni che prevedono, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’erogazione da parte dell’Agenzia delle entrate di contributi a fondo perduto, si interpretano nel senso che a tali erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602."
In particolare, l'art 48 bis riguarda sostanzialmente il servizio verifica inadempimenti che consente alle Pubbliche amministrazioni prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5mila euro, di verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.
In caso affermativo, l'agenzia delle entrate può segnalare la circostanza all’Agenzia della Riscossione, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
L'art 3 appena introdotto ha innanzitutto un valore retroattivo e ha lo scopo di disapplicare l'articolo 48 del DPR 602 del 1973 a norma del quale, in caso di debiti con l'erario superiori a 5.000 euro, la Riscossione può disporre il pignoramento presso terzi del credito.
L'art 48 non è altro che una misura cautelare che tende ad evitare che la pubblica amministrazione elargisca somma ai privati che risultano inadempienti verso l'erario.
Al fine di evitare il blocco dei contributi a fondo perduto viene appunto introdotta con il decreto appena approvato tale norma che in relazione ai contributi covid elargiti per consentire di superare la crisi economica derivante dalla pandemia si prevede la disapplicazione del blocco dei pagamenti della PA