News Pubblicata il 10/12/2021

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Regime IVA OSS: come incide sui requisiti per rimborso IVA trimestrale

di Redazione Fisco e Tasse

Le entrate forniscono un chiarimento sui requisiti per i rimborsi IVA trimestrali e lo status di esportatore abituale per chi ha aderito al regime speciale IVA OSS



Con Risposta a interpello n 802 del 9 dicembre 2021 le Entrate forniscono chiarimenti sull'incidenza delle operazioni dei soggetti identificati nel regime IVA OSS sulla determinazione dei requisiti per richiedere il rimborso/compensazione IVA trimestrale e per l'acquisizione dello status di esportatore abituale. 

In particolare essa chiarisce che in assenza di interventi normativi di segno opposto, i soggetti che effettuano vendite a distanza intracomunitarie, anche se dichiarano e versano l'IVA mediante il regime OSS UE,

debbano (in aggiunta alla documentazione delle operazioni secondo le regole previste nell'ambito del regime speciale unionale) continuare ad adottare le modalità di fatturazione e contabilizzazione delle vendite a distanza stabilite dalla normativa nazionale in via ordinaria. Essi dovranno, pertanto: 

Riepiloghiamo i contenuti dell'interpello e in particolare le caratteristiche dell'attività svolta dal soggetto istante.

La Società Istante esercita in via secondaria l'attività di commercio di prodotti via internet.  L'attività si svolge nel concreto tramite:

L'attività, pertanto, è riconducibile alla definizione di commercio elettronico indiretto. La società istante riferisce che quanto attiene alle vendite a distanza intracomunitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non soggetti passivi, di aver provveduto ad identificarsi direttamente ai fini IVA nei vari territori avendo superato le soglie previste dalla normativa in vigore al tempo. Detta normativa prevedeva, infatti, che, con riferimento alla territorialità IVA riservata alle vendite a distanza nei confronti di privati consumatori (o assimilati) della UE, tali operazioni, qualora fossero superate le soglie fissate da ciascuno Stato Membro o per opzione, fossero territorialmente rilevanti ai fini IVA nel paese del cessionario privato, quindi, nel luogo del consumo. 

L'importo dell'IVA dovuta nel paese del cessionario veniva inserito in ciascuna singola fattura su autonomo rigo valorizzato con natura operazione "NI Escluse ex art. 15 DPR 633/1972". 

Tali operazioni concorrevano alla formazione del plafond e all'acquisizione dello status giuridico di esportatore abituale, inoltre concorrevano anche al calcolo del presupposto per la determinazione del diritto o meno al rimborso/compensazione del credito IVA trimestrale di cui all'articolo 38bis, comma 2, del decreto IVA in quanto cessioni per corrispondenza verso paesi UE, quindi non imponibili ai sensi dell'articolo 43, comma 1, lettera b), DL n. 331/1993.

La società istante ha recentemente optato per l'applicazione del regime OSS (One Stop Shop), con decorrenza dal 1° luglio 2021  e chiede sia corretto proseguire a fatturare le operazioni di cessione di beni nei confronti di soggetti privati europei secondo le modalità sopra indicate anche in data successiva al 1° luglio 2021, data di avvio dell'OSS, ovvero se le modalità di fatturazione debbano cambiare. 

La Società evidenzia come, a seguito dell'opzione per l'applicazione dell'OSS, le operazioni in esame non vengano incluse nella liquidazione periodica IVA, nella comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE), nel modello IVA TR, nella dichiarazione IVA annuale, in quanto già comunicate nella dichiarazione periodica da inviare tramite lo sportello unico. 

La circostanza che le operazioni non figurino più all'interno del modello IVA TR e della dichiarazione IVA annuale, inciderebbe in maniera sostanziale sulla determinazione dei requisiti per richiedere il rimborso/compensazione IVA trimestrale ovvero per l'acquisizione dello status di esportatore abituale. 

Si specifica che le Entrate nel rispondere hanno chiarito innanzitutto che il dubbio interpretativo sollevato dall'istante afferisce alla possibilità di far confluire le operazioni attive effettuate a norma dell'articolo 41, comma 1, lettera b) del D.L. n. 331/1993 (modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2021, n. 83), poste in essere dai soggetti che aderiscono al regime di cui all'articolo 74sexies del DPR n. 633/1972 (anch'esso modificato dal d.lgs. n. 83/2021), nei calcoli previsti dagli articoli 8, comma 2 e 38bis, comma 2, del DPR n. 633/1972 rispettivamente per la determinazione del plafond per gli acquisti senza applicazione dell'IVA da parte degli esportatori abituali e per l'accesso alla possibilità di ottenere i c.d. rimborsi trimestrali. 

L'agenzia, in sintesi dopo aver riepilogato la normativa di riferimento, specifica che la dispensa dagli adempimenti per i soggetti che si avvalgono del regime speciale sembra riguardare esclusivamente le dinamiche dichiarative e documentali del regime stesso e non può valere anche nel contesto dell'adozione, seppur concomitante, di strumenti definiti in ambito nazionale e connaturati da esigenze di controllo diverse.

Si specifica pertanto, che, in assenza di interventi normativi di segno opposto, i soggetti che effettuano vendite a distanza intracomunitarie, anche se dichiarano e versano l'IVA mediante il regime OSS UE, per potersi avvalere della possibilità di acquistare senza pagamento dell'IVA ai sensi dell'articolo 8 del DPR n. 633/1972 e dei requisiti per ottenere i rimborsi trimestrali ex art. 38bis dello stesso decreto, debbano continuare ad adottare le modalità di fatturazione e contabilizzazione delle vendite a distanza stabilite dalla normativa nazionale in via ordinaria.

Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Risposta a interpello del 09.12.2021 n. 802

TAG: Adempimenti Iva