News Pubblicata il 03/12/2021

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Licenziamento con accordi di esodo: istruzioni sul diritto alla NASPI

Inps specifica i casi di diritto alla NASPI dei lavoratori con accordi di esodo durante i divieti per COVID . Riepilogo divieto licenziamento in vigore. Circolare INPS 180 2021



Per la Naspi ai lavoratori usciti  con accordo di esodo  durante i divieti di licenziamento previsti dai recenti emergenziali è necessario che l'accordo  si sia realizzato  durante il periodo di divieto e non dopo.

Lo specifica l'INPS nella circolare 180 del 1 dicembre 2021.

Si ricorda che l’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha disposto che il divieto di licenziamenti collettivi e di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non si applica nei casi di accordo collettivo aziendale   con  incentivo all'esodo e che per tali lavoratori  è consentito comunque  l'accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI. (v.  messaggio INPS  n. 4464 del 2020 )

La norma è stata  prorogata dai successivi decreti-legge emergenziali fino alla data del 30 giugno 2021   e poi rinnovata solo per alcuni settori (non industriali , tessile-moda, aziende di interesse strategico) 

Le proroghe del divieto di licenziamento

Attualmente  la proroga del divieto di procedere a licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, è  prevista per le seguenti casistiche e fino alla data riportata:

Quindi per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro per i quali il divieto non è stato prorogato oltre la data del 30 giugno 2021, l’accesso alla NASpI è ammesso esclusivamente nelle ipotesi in cui l’adesione del lavoratore all’accordo collettivo sia intervenuta entro e non oltre il termine  del 30 giugno 2021, data entro la quale la risoluzione del rapporto di lavoro deve aver prodotto i suoi effetti.

In materia restano valide le indicazioni già fornite con la circolare n. 111 del 2020 e con i messaggi n. 4464 del 2020, n. 528 e n. 689 del 2021.

Diritto alla NASPI: per quali cessazioni

La circolare riepiloga poi le ipotesi ordinarie di diritto alla NASPI per cessazione del rapporto di lavoro, che sono:


Fonte: INPS



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