News Pubblicata il 03/12/2021

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Esterometro: abolizione rimandata al 1° luglio 2022

di Redazione Fisco e Tasse

Comunicazione cessioni di beni e prestazioni di servizi transfontaliere in vigore ancora fino al 1° luglio 2022. Novità approvata nel decreto fiscale



Con emendamento approvato in sede di conversione in legge del cd. Decreto fisco-lavoro collegato alla Legge di bilancio 2022, viene modificata anche l'abolizione della comunicazione cd. esterometro. Vediamo cosa cambia.

Abolizione esterometro dal 1° luglio 2022

L'emendamento approvato in pratica

  1. posticipa dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022, l’abolizione della specifica comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere (cd. esterometro) Leggi anche Esterometro: abolito dalla Legge di Bilancio 2021
  2. prevede che per le operazioni con l’estero effettuate a partire dal 1° luglio 2022 la trasmissione dei dati avvenga non più con la comunicazione attraverso il sistema cosiddetto esterometro, bensì utilizzando il Sistema di Interscambio-SDI.

Pertanto, a partire da tale data, la trasmissione dei dati della fattura elettronica tramite lo SDI, già obbligatoria in Italia, diventerà necessaria anche per le fatture relative a operazioni transfrontaliere di

Si ricorda brevemente che l’articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, stabilisce uno specifico obbligo di comunicazione telematica (esterometro) per la trasmissione dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi delle operazioni transfrontaliere: i soggetti passivi sono tenuti a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche (la trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento).

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