Con il presente articolo riepiloghiamo schematicamente la normativa, ordinaria e transitoria, in vigore nel 2021 per tutte le tipologie di contribuenti in tema di riporto e utilizzo delle perdite fiscali, alla luce delle novità introdotte nel 2018.
Per le società di capitali, la regola generale (non recentemente modificata) dispone che le perdite fiscali conseguite in un dato periodo di imposta possono essere computate in diminuzione dei redditi dei periodi successivi:
I commi da 23 a 26 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2019 (Legge numero 145/2018) ha modificato, con decorrenza dal 2018, la previgente disciplina sul tema per quanto riguarda i soggetti Irpef; sull’argomento l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti di prassi con la Circolare n,8/E del 10 aprile 2019.
In conseguenza delle modifiche normative, la disciplina in tema di utilizzo e riporto delle perdite fiscali, come esposta per le società di capitali, è stata estesa anche alle ditte individuali e ai soci di società di persone; in entrambi i casi sia che la contabilità sia tenuta in modalità ordinaria che semplificata.
Altra novità importante per tali soggetti è le perdite di impresa possono essere utilizzate in compensazione solo con altri redditi di impresa; non è possibile compensarle, quindi, con altri redditi di diversa natura.
La medesima novità normativa prevista per gli imprenditori individuali e i soci di società di persone è applicabile ai soci di società a responsabilità limitata in regime di trasparenza, ex articolo 116 comma 2 Tuir.
potranno essere utilizzate in compensazione anche con redditi di diversa natura;Per i lavoratori autonomi, invece, continuano a trovare applicazione le precedenti regole di utilizzo delle perdite realizzate, che:
In base al comma 6 dell’articolo 101 del Tuir, le perdite derivanti da partecipazione in società di persone detenute da società di capitali sono utilizzabili solo in riduzione degli utili realizzati dalle medesime società, ma senza limiti di tempo.
Il nuovo regolamento in tema di utilizzo e riporto delle perdite fiscali dei soggetti Irpef, applicabile dal 2018, prevede un periodo transitorio di tre anni per i soli contribuenti che hanno tenuto la contabilità con modalità semplificata; nello specifico:
Le perdite non utilizzate in compensazione negli anni 2018, 2019 e 2020, per mancanza di reddito d’impresa imponibile, potranno essere riportate agli esercizi successivi, nei quali potranno essere utilizzate in misura dell’80% del reddito imponibile, secondo le regole ordinarie.
Le regole previste per il periodo transitorio riguardano le imprese che negli anni in cui le perdite si sono realizzate erano in contabilità semplificata; e quindi dovranno essere applicate anche se negli esercizi successivi la contabilità è tenuta con modalità ordinarie.
Per quanto riguarda i contribuenti in regime forfetario, la relativa disciplina prevede che le perdite generatesi prima dell’ingresso nel regime di determinazione non analitica del reddito siano utilizzabili per compensare il reddito forfetariamente determinato, secondo le medesime modalità prima esposte, quelle previste dal Tuir. A questi contribuenti si applica il regime transitorio previsto per gli anni 2018, 2019 e 2020 solo se le perdite disponibili derivano da impresa in contabilità semplificata.