News Pubblicata il 03/12/2021

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Operazioni intracomunicatarie: recepita la Direttiva UE Quick fixes

di Redazione Fisco e Tasse

Risolta la procedura d’infrazione n. 2020/0070, con la quale era stata contestato all’Italia il mancato recepimento della direttiva entro il 31 dicembre 2019.



Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre il D.Lgs n 192 in attuazione della Direttiva Ue n. 2018/1910 del Consiglio del 4 dicembre 2018.

L’obiettivo della direttiva è fronteggiare le criticità del principio secondo cui l’imposta è applicata nel Paese in cui sono consumati i beni e i servizi (principio di tassazione nel Paese di destinazione). 

Tale principio, sarebbe dovuto essere transitorio e funzionale a garantire l’applicazione, nel futuro, dell’imposta nello Stato membro di origine, salvaguardando al tempo stesso la concorrenza e la libera circolazione delle merci. 

Conseguentemente è nata l’esigenza di modificare alcune norme della direttiva Iva, esigenza realizzata con la direttiva Quick fixes.

In particolare, tale direttiva adotta alcune soluzioni rapide per le operazioni intracomunitarie integrando e modificando disposizioni del DL 331/93 su le cessioni e gli acquisti intra-Ue di beni.

La direttiva Quick fixes, modificando alcune norme della direttiva Iva, prevede:

Per recepire la direttiva Quick fixes, il decreto legislativo n. 192/2021 integra e modifica il decreto legge n. 331/1993.

In particolare, l’articolo 1 del decreto legislativo di recepimento prevede i nuovi:

Cessioni in regime di call-off stock

Con riferimento all'art. 41-bis, il soggetto passivo IVA italiano pone in essere una cessione intra-Ue di beni se sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) i beni sono spediti o trasportati nel predetto Stato membro dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformità a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi; 

b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nel predetto Stato membro; 

c) il soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel predetto Stato membro e la sua identità e il suo numero di identificazione sono noti al soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto;

d) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annota il loro trasferimento nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis, e inserisce nell'elenco riepilogativo di cui all'articolo 50, comma 6, l'identità e il numero di identificazione attribuito ai fini dell'imposta sul valore aggiunto al soggetto destinatario dei beni. 

La cessione intracomunitaria è effettuata se la proprietà dei beni è trasferita al destinatario, o al soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5, entro dodici mesi dall'arrivo degli stessi nel territorio dello Stato membro di destinazione e, in tale momento, sono soddisfatte le condizioni di cui al medesimo comma 1; detta cessione si considera effettuata al momento del trasferimento della proprietà dei beni. 

Il soggetto passivo che trasferisce beni della sua impresa nel territorio di altro Stato membro effettua una cessione ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c): 

a) il giorno successivo alla scadenza dei dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro, se entro tale periodo i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo destinatario della cessione o al soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;

b) nel momento in cui, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1;

c) prima della cessione se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono ceduti a una persona diversa dal soggetto passivo destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5; 

d) prima che abbia inizio la spedizione o il trasporto se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono spediti o trasportati in un altro Stato; 

e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamente distrutti, rubati o perduti oppure ne è accertata la distruzione, il furto o la perdita se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono stati oggetto di distruzione, furto o perdita. 

Non si realizza alcuna cessione intracomunitaria in relazione ai beni non ceduti che sono rispediti nello Stato, entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato membro, se il soggetto che ha spedito o trasportato i beni annota il ritorno degli stessi nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis. 5. 

La disposizione di cui al comma 1 continua ad applicarsi se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dell'altro Stato membro, il soggetto passivo destinatario della cessione è sostituito da un altro soggetto passivo purché al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le condizioni previste dal medesimo comma 1 e il soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni indichi la sostituzione nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis.


Fonte: Fisco e Tasse


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Dlgs n 192 recepimento direttiva UE quick fix

TAG: Operazioni Intra ed extra comunitarie