Ricco di novità il testo del decreto Fisco- Lavoro dopo il passaggio parlamentare concluso con il si della Camera.
Tra le principali novità: la mini proroga, già scaduta, per rottamazione-ter e saldo e stralcio, e per pagare gli avvisi bonari in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 sospesi per la pandemia, slittamento al 1° luglio 2022 dell'abolizione dell'esterometro, la proroga IRAP e la non impugnabilità degli estratti di ruolo.
Vediamo una sintesi
Con il comma 14-ter, introdotto in Parlamento, si posticipa dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022, l’abolizione della specifica comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere (cd. Esterometro).
Solo a partire dalle operazioni con l’estero effettuate a partire dal 1° luglio 2022 la trasmissione dei dati avverrà utilizzando il Sistema di Interscambio-SDI.
Di conseguenza a partire da questa data, la trasmissione dei dati della fattura elettronica tramite lo SDI diventerà necessaria anche per le fatture relative a operazioni transfrontaliere di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate (e ricevute) nei confronti di soggetti al di fuori del territorio dello Stato.
Non sono più impugnabili gli estratti.
L’articolo, modifica l’art. 12 del D.P.R. 602/1973 in materia di formazione e contenuto dei ruoli inserendo il comma 4-bis.
Questo stabilisce che non è possibile impugnare l’estratto di ruolo, ossia il documento informatico che contiene gli elementi del ruolo reso esecutivo dall’ente creditore trasferiti nella cartella di pagamento.
Obbiettivo delle disposizioni è bloccare le controversie di impugnazione degli estratti di ruolo, alla luce della sentenza 19704/2015 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, confermata peraltro con l’ordinanza 27860 del 12 ottobre 2021, con la quale è stata ritenuta “ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario”.
L'impugnazione dell’estratto del ruolo è stata ritenuta inammissibile in sé, ma è stata ammessa l’opposizione al ruolo oppure alla cartella, della cui esistenza si è avuta legittima conoscenza a seguito del rilascio dell’estratto stesso su richiesta del contribuente, proprio per far valere l’invalidità della notifica (o omessa notifica).
Il secondo periodo del nuovo comma 4-bis chiarisce poi che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume non validamente notificata sono impugnabili direttamente nei soli casi in cui il debitore dimostra che dalla iscrizione a ruolo può derivargli un pregiudizio in casi specifici, ossia:
Il nuovo articolo, al comma 1, proroga dal 30 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”.
Per effetto delle nuove norme il termine per il versamento viene nuovamente spostato in avanti e in ogni caso non sono dovuti sanzioni e interessi.
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