Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30.11 riguarda l'opzione per il regime dell'imposta sostitutiva, riservato
che abbiano iscritto nel bilancio individuale una partecipazione di controllo per effetto di un’operazione straordinaria o traslativa, per poter affrancare, in tutto o in parte, i valori relativi ad avviamenti, marchi d’impresa e altre attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato.
In particolare, il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di ieri da attuazione ai commi 150, 151 dell'articolo unico della Legge di stabilità 2014, dopo le modifiche introdotte allo stesso, dalla legge di bilancio 2018. Infatti, il regime di affrancamento "derogatorio" del 2018 è esteso anche alle partecipazioni di controllo in società non residenti anche senza stabile organizzazione, e prevede il versamento di un'imposta sostitutiva, con aliquota al 16%, in un’unica rata, entro il termine di scadenza del saldo delle imposte dovute per il periodo di imposta in cui l’operazione ha efficacia.
Nel provvedimento di ieri in commento, l'Agenzia delle Entrate si sofferma
Attenzione va prestata al fatto che l’esercizio dell’opzione per altri regimi di riallineamento dei valori fiscali e contabili preclude la possibilità, con riferimento agli stessi valori di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali, di optare per il regime dell’imposta sostitutiva, e viceversa.
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