Con Risposta a interpello n 793 del 25 novembre 2021 le Entrate chiariscono che nelle cessioni di beni tramite incaricati alla vendita
le predette operazioni rientrano senz’altro nel commercio elettronico indiretto e, conseguentemente, l'istante non è tenuta a documentare i corrispettivi tramite fattura né è tenuta al relativo invio telematico.
L’istante è una società stabilita in Italia che opera nella produzione, distribuzione e vendita, prevalentemente online, di cosmetici e altro e fa presente che i prodotti sono venduti:
Nel primo caso il consumatore finale si avvale di un intermediario, non potendo acquistare lui stesso la merce.
L'incaricato riceve dal cliente l'ordine dei beni e il relativo pagamento anticipato e, tramite accesso all’area riservata del sito della società istante, effettua l’ordine per conto del consumatore e il relativo pagamento tracciabile.
La società istante provvederà quindi a spedire la merce direttamente all'indirizzo fornito dal consumatore finale.
Il rapporto contrattuale è tra la società istante venditrice e il consumatore finale a cui essa emette uno scontrino e un documento di trasporto.
Anche nel secondo e nel terzo caso, sia l'ordine finale che il pagamento della merce, effettuato direttamente dagli acquirenti, avvengono su piattaforma telematica e sono entrambi tracciabili.
La società istante chiede quindi se, nelle tre le ipotesi, tali operazioni possono essere qualificate come commercio elettronico indiretto e rientrare tra quelle non soggette all'obbligo di certificazione per le vendite di beni per corrispondenza (articolo 2 Dpr n. 696/1996).
Secondo l’Agenzia considerato che in tutte e tre le ipotesi di vendita descritte, il rapporto si instaura tra l'istante cedente e l’acquirente consumatore italiano, l’acquisto avviene online con strumenti di pagamento tracciabili e la consegna è eseguita tramite vettore, le predette operazioni rientrano senz’altro nel commercio elettronico indiretto e, conseguentemente, l'istante non è tenuta a documentare i corrispettivi tramite fattura né è tenuta al relativo invio telematico.
L’Agenzia ricorda la non applicabilità ai casi di commercio elettronico degli obblighi di memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi (articolo 2 del Dlgs n. 127/2015), obblighi che dal 1° gennaio 2020 hanno sostituito la tradizionale ricevuta o scontrino fiscale.
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