"I compensi percepiti per la carica di sindaco, tanto dal professionista individuale che dall'associazione professionale per conto di un associato, non sono soggetti ad Irap, in quanto riconducibili all'attività di vigilanza e di controllo esercitata personalmente dal professionista nominato senza apporto dell'autonoma organizzazione riferibile allo studio professionale o all'associazione." E' questa la massima contenuta nella norma di comportamento 215 dall'AIDC (associazione italiana dottori commercialisti). Vediamo le indicazioni fornite.
In generale, i redditi derivanti dall'esercizio di un'attività professionale sono imponibili ai fini Irap, ai sensi dell'articolo 2, D.Lgs n. 446 del 15 dicembre 1997, se prodotti dal professionista con l'ausilio di un'autonoma organizzazione.
In altri termini, l'IRAP per poter trovare applicazione, richiede una capacità produttiva "impersonale ed aggiuntiva" rispetto a quella propria del professionista (determinata dalla sua cultura e preparazione professionale) e può colpire solo il reddito prodotto nell'ambito di una sovra struttura organizzativa "esterna" rispetto al singolo, cioè da "un complesso di fattori che, per numero, importanza e valore economico, siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dai soli strumenti indispensabili e di corredo al know-how del professionista."
Inoltre, come si legge sempre nella norma di comportamento in commento, l'elemento caratterizzate l'autonoma organizzazione, dunque, è individuabile nell'intrinseca capacità della stessa di produrre reddito grazie all'impiego del lavoro prestato da soggetti terzi e avvalendosi di una dotazione di capitale eccedente il minimo necessario, secondo parametri di normalità. Il requisito dell'autonoma organizzazione sussiste, pertanto, solo se il professionista si avvale di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile e del lavoro, non occasionale o meramente strumentale, di terzi.
Nell'ambito delle attività professionali, lo svolgimento della funzione di sindaco, per la sua intrinseca caratteristica, non richiede l'esistenza di una particolare organizzazione, giacché integra una prestazione strettamente personale e concretamente eseguita dal professionista sindaco, di solito presso la sede della società vigilata e secondo un calendario predeterminato, in ragione delle apposite convocazioni. Ne consegue che gli onorari percepiti da un professionista per la funzione di sindaco di società non sono soggetti ad Irap, in quanto non sono ascrivibili ad un'attività autonomamente organizzata, ma unicamente all'incarico espletato in proprio dal singolo professionista, quale organo di una compagine societaria.
Attenzione va prestata al fatto che la non assoggettabilità ad Irap di tali onorari è, tuttavia, subordinata ad alcune delle seguenti condizioni:
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