Il reverse charge, altrimenti detto inversione contabile, è un particolare meccanismo di applicazione dell’IVA.
Di norma, in una transazione tra due soggetti, il venditore emette fattura, applica l’IVA e la versa all’erario; l’acquirente, se soggetto IVA, detrae l’imposta.
In particolari situazioni o in particolari settori, questo meccanismo viene invertito, da qui l’espressione inversione contabile: in questi casi, espressamente individuati dalla normativa IVA, il venditore non applica l’IVA al momento della cessione e questa viene poi applicata, versata, ed eventualmente detratta, direttamente dall’acquirente.
Da un punto di vista tecnico, quando la prestazione di un servizio o la cessione di un bene, è soggetto a reverse charge:
Con questo meccanismo l’acquirente diventa automaticamente il responsabile del versamento dell’IVA, fatto che implica la neutralità dell’imposta nel caso in cui il soggetto potrà detrarre per intero l’IVA dovuta. Le motivazioni che stanno alla base di questo meccanismo sono di due categorie, una tecnica e una pratica; differenziazione che si riflette poi sulle categorie di beni o servizi interessati.
La motivazione tecnica è rappresentata dalla necessità di applicare l’IVA agli acquisti esteri, di beni o servizi, UE o extra-UE, che non hanno scontato l’imposta tramite bolletta doganale.
La motivazione pratica è costituita dalla necessità di cercare di contrastare l’evasione dell’imposta in settori particolarmente sensibili da questo punto di vista.
In base a ciò parliamo di:
Per quanto riguarda il reverse charge esterno, che interessa tutti gli acquisti dall’estero ad eccezione di quelli accompagnati da bolletta doganale (sulla quale è assolta l’IVA), ricordiamo che:
Ancora nel 2021, le operazioni soggette a reverse charge esterno non sono soggette a obbligo di fatturazione elettronica, ma confluiscono nell’adempimento chiamato Esterometro.
Dal primo gennaio 2022 anche queste operazioni saranno soggette a obbligo di fatturazione elettronica, da inviare al sdi, utilizzando i seguenti codici:
Per quanto riguarda il reverse charge interno le operazioni interessate sono quelle relative a:
Nei casi indicati è obbligo dell’acquirente procedere con l’integrazione della fattura ricevuta (sulla quale non è applicata l’imposta); anche in questo caso, dal primo gennaio 2022, l’operazione dovrà effettuarsi in modalità elettronica con invio al sdi, utilizzando il codice TD16, specifico per l’integrazione di fattura con reverse charge interno, indicando lo specifico codice natura che individua la tipologia di operazione effettua
Articolo proveniente dal blog del 2015 aggiornato ad oggi