La proroga per la definizione delle cartelle prevista dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 non si applica ai debiti con l'istituto previdenziale. Il termine ultimo è fissato dunque a 60 giorni e non a 150 come riportato erroneamente nel decreto 146 2021 cd.decreto fisco lavoro.
Lo afferma l'istituto nel messaggio n. 4131 del 24.11.2021, in cui afferma che sul punto ha ottenuto il parere concorde degli uffici studi dei ministeri competenti Economia e Lavoro.
Vediamo meglio di cosa si tratta .
L’articolo 2 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, ha stabilito che: “Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo, (...) è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello stesso decreto, in centocinquanta giorni”. Per le cartelle di pagamento notificate dall’Agente della riscossione dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 viene, quindi, prolungato fino a 150 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti), il termine per il relativo pagamento senza l’applicazione di ulteriori somme aggiuntive. Prima di tale termine, l’Agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.
Su questa previsione INPS ha evidenziato pero che manca "qualsiasi riferimento all’attività di riscossione delle somme, a qualunque titolo dovute all'Istituto, mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" . Questo pone gli avvisi di addebito emessi dall'istituto "al di fuori della portata del succitato articolo "
L' istituto previdenziale, quindi, forte del parere conforme dei ministeri afferma che “la riscossione delle somme di cui all'articolo 30 del dl 78/2010 ricade, quale attività gestionale avente ad oggetto contributi previdenziali, nella esclusiva competenza del predetto Istituto” e su questa base limita la portata della disposizione di proroga solo allee “la disposizione in questione debba essere riferita alla sola attività di notifica delle cartelle di pagamento svolta dall'agente della riscossione”. Ne consegue che per gli avvisi di addebito di cui all’articolo 30 del decreto-legge n. 78/2010 resta fermo il termine di 60 giorni dalla notifica.